Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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• Dopo la fase di istituzione del registro di commercio nazionale e di implemen-
tazione del software unico vi sarà una riduzione dei costi di manutenzione, inclusi quelli previsti per l’archiviazione e lo sviluppo.
La disponibilità di un registro di commercio nazionale potrebbe tuttavia comportare i seguenti inconvenienti:
• Un guasto tecnico o un attacco al registro di commercio nazionale da parte di
hacker informatici coinvolgerebbe le informazioni di tutta la Svizzera. Tale aspetto può sembrare rilevante, va tuttavia ridimensionato poiché attualmente 22 Cantoni e 24 uffici del registro di commercio ricorrono ai servizi dello stesso fornitore esterno. Quanto alla probabilità dell’attacco di un hacker, va ricordato che tutte le iscrizioni del registro di commercio, compresi i relativi documenti giustificativi, sono già oggi accessibili al pubblico (art. 930 CO, art. 10 ORC). Inoltre, grazie alla creazione del registro di commercio nazionale, numerose trasmissioni di dati tra i Cantoni e la Confederazione e/o all’interno della stessa non avranno più luogo. Infine la Confederazione utilizzerà tutti i mezzi di cui dispone per prevenire guasti tecnici o attacchi di hacker. Grazie al registro informatizzato dello stato civile «Infostar» (art. 45a CC52)53, e al casellario giudiziale informatizzato «VOSTRA» (art. 365 CP54), la Confederazione dispone di una vasta esperienza in materia di protezione di banche dati e di sistemi informatici.
• I Cantoni potrebbero percepire il registro di commercio nazionale come una
perdita di autonomia. Questa perdita è comunque piuttosto esigua. Secondo il capoverso 2 i Cantoni continuano a tenere il registro di commercio e a verificare che le notificazioni e i documenti giustificativi siano conformi per contenuto alle prescrizioni legali e soddisfino tutte le disposizioni di legge (cfr. art. 937). Con la creazione del registro di commercio nazionale, la Confederazione non sottrae ai Cantoni alcun diritto esclusivo sui dati. I dati fondamentali del registro di commercio (notificazioni, documenti giustificativi, testi da pubblicare) sono già oggi di pubblico dominio (art. 930 CO; art. 10 ORC). Tutti i testi - salvo alcune irrilevanti eccezioni (cfr. p. es. art. 177 ORC) - devono essere pubblicati nel FUSC (art. 932 cpv. 2 CO). A determinate condizioni la SECO, organo responsabile del FUSC, mette i dati strutturati del registro di commercio a disposizione di organizzazioni private, in modo che possano eventualmente diffonderli55. I fornitori privati completano questi dati con altre informazioni di carattere economico o offrono funzioni di ricerca più precise. Lo standard XML, che da marzo 2012 è utilizzato da tutti i Cantoni, consente già oggi una certa strutturazione dei dati che i Cantoni possono influenzare solo in misura marginale.
In virtù del capoverso 3 la Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. Questa disposizione riprende l’attuale articolo 5 capoverso 1 ORC. L’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio è esercitata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). In seno al DFGP, questo compito è
52 RS 201.
53 Cfr. http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand.html.
54 RS 311.
55 Art. 12 seg. dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS 221.415). Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 7.2.1.