Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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come segue: con un’annotazione nel registro di commercio sarebbe possibile, grazie a una comunicazione dell’ASR trasmessa mediante assistenza amministrativa, indicare in qualsiasi momento a tutti gli utenti, se un’impresa dispone di un’autorizzazione ai sensi delle legge sui revisori. La base legale di questo scambio d’informazioni è già data nell’art. 170 lett. b ORC. Le disposizioni speciali di legge in materia di tutela del segreto, in particolare del segreto fiscale, prevalgono tuttavia su questa disposizione.
Gli uffici del registro di commercio mettono a disposizione delle altre autorità le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi (cpv. 3). La trasmissione dei dati tra le autorità dovrà essere gratuita per non intralciare il flusso reciproco di informazioni. La portata dello scambio di informazioni si limita ai dati e ai documenti di cui le autorità hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti. Le autorità interessate non hanno comunque alcun obbligo di fare ricerche approfondite e devono unicamente inoltrare le informazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito della loro attività ordinaria.
Art. 928b III. Registro delle persone
L’infrastruttura gestita dalla Confederazione conterrà dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio. In virtù del capoverso 1 questi dati personali sono separati dai dati delle imprese e registrati in un «sistema d’informazione per il trattamento automatizzato di dati personali» (registro delle persone), gestito centralmente dall’Ufficio federale di giustizia. Questo registro delle persone metterà fine alla ridondanza dei dati - spesso discordanti - relativi alle stesse persone fisiche, contenuti nei diversi registri di commercio cantonali. Il registro delle persone consente la chiara identificazione delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio e assicura un trattamento uniforme dei relativi dati. Nel registro delle persone non vengono trattati i dati personali degni di particolare protezione né i profili della personalità di cui all’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199261 sulla protezione dei dati (LPD). I dati vengono raccolti per permettere di identificare le persone da iscrivere nel registro di commercio e le persone vengono informate in merito.
Conformemente al capoverso 2, le autorità del registro di commercio potranno accedere al registro delle persone tenuto dalla Confederazione mediante una procedura di richiamo: l’ufficio cantonale del registro di commercio verifica in sede di iscrizione se la persona da iscrivere compare già nel registro delle persone. Può controllare direttamente i dati forniti, identificando univocamente la persona nel registro delle persone. Se la persona non è ancora inserita nel registro, l’ufficio del registro di commercio può registrarla. Le autorità del registro di commercio elaborano i dati direttamente nel registro delle persone. L’introduzione di questo accesso online a fini amministrativi interni risponde a un interesse pubblico e non contrasta con gli interessi degni di protezione delle persone interessate.
La Confederazione, in qualità di titolare del registro delle persone, risponde - ai sensi del capoverso 3 - della sicurezza del registro e della legittimità del trattamento dei dati personali in esso contenuti. Le persone fisiche iscritte nel registro delle persone possono far valere il proprio diritto all’informazione presso le autorità del registro di commercio. Non sono previste limitazioni di tale diritto.
61 RS 235.1.