Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Art. 928c IV. Numero d’assicurato AVS e numero d’identificazione
I dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 928b) contenuti nel registro delle persone vengono corredati del numero d’assicurato AVS (NAVS13) che funge da identificatore personale nel registro delle persone. Tale registro è collegato alla banca dati UPI (Unique Person Identification Database) dell’Ufficio centrale di compensazione AVS/AI (UCC). Il collegamento è reso possibile dall’uso sistematico del NAVS13 come previsto al capoverso 1.
Conformemente al capoverso 2 il collegamento con l’UPI assicura che i dati contenuti nel registro delle persone vengano trattati correttamente. Garantisce quindi la qualità costante dei dati e il relativo aggiornamento. Grazie al collegamento con l’UPI e all’uso del NAVS13, le modifiche ai dati personali (p. es. la modifica del nome o dello stato civile) dovranno essere notificate al massimo ancora una sola volta presso il registro di commercio o un’altra autorità che si avvale dell’UPI. Il collegamento tra le persone fisiche registrate nel registro delle persone e gli enti giuridici in cui queste persone figurano come organi (p. es. membri del consiglio d’amministrazione) o aventi poteri di firma (p. es. procuratori), comporta automaticamente che i dati sulle persone fisiche riportati negli estratti del registro di commercio siano costantemente aggiornati.
La Confederazione è responsabile della sincronizzazione dei dati con l’UPI e della gestione del NAVS13 nel registro delle persone (cfr. art. 928b cpv. 3).
Il NAVS13 non comparirà mai pubblicamente sugli estratti del registro di commercio o in altri documenti pubblici (cfr. art. 936 cpv. 2). Per consentire che i dati sulle persone fisiche inserite nel registro delle persone possano essere pubblicati più facilmente nel registro di commercio, è indispensabile che - come previsto al capoverso 3 - i dati vengano associati a un numero d’identificazione specifico che può essere pubblicato. La natura e la struttura del numero d’identificazione saranno disciplinati nell’ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 8).
Art. 929 C. Iscrizione, modificazione e cancellazione / I. Principi
Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere tali da non trarre in inganno né da ledere l’interesse pubblico. Gli stessi principi sono contemplati nel diritto delle ditte commerciali (cfr. art. 944 cpv. 1 CO).
Contrariamente all’articolo 26 ORC e all’articolo 944 capoverso 1 CO, il capoverso 1 non menziona più esplicitamente l’obbligo della veridicità delle iscrizioni. In effetti tale obbligo non ha più ragione d’essere, poiché le notificazioni e i documenti giustificativi che non corrispondono a verità, anche se solo parzialmente, comportano comunque la formulazione di testi ingannevoli. L’obbligo della veridicità è espresso quindi integralmente nel divieto di trarre in inganno62. Tale divieto si rivolge principalmente alle persone tenute a presentare la notificazione - su riserva della struttura e della formulazione del testo da pubblicare. Per valutare se un documento giustificativo o un testo da pubblicare violano il divieto d’inganno, si prende a riferimento l’osservatore medio e non una cerchia specifica di clienti, né uno specialista del gruppo d’imprese in questione o un utente particolarmente inesperto del registro di commercio63. Qualora la notificazione e tutti i documenti giustificati-
62 KÜNG, BK-OR, art. 929 N 145 seg.
63 DTF 123 III 220 consid. 4b, pag. 226; cfr. BSK OR II-ALTENPOHL, art. 944 N 15 e HIS, BK-OR, art. 944 N 90.