Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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vi siano presentati conformemente all’articolo 930 capoverso 3, le autorità del registro di commercio possono presumere che i fatti esposti corrispondano a verità64.

Quanto all’espressione «interesse pubblico» si può presumere che, conformemente alla pratica corrente del registro di commercio e secondo la dottrina dominante, si tratti di tutelare interessi concreti e non interessi generali di carattere economico, sociale e fiscale. Non si potrà pretendere che le autorità del registro di commercio tutelino interessi pubblici generali che vanno al di là di quelli espressamente previsti dalle disposizioni di legge65. Esempi di tutela di interessi pubblici concreti da parte delle autorità del registro di commercio si riscontrano nel diritto bancario e nell’ambito della previdenza professionale66.

Il principio della documentazione dei fatti di cui al capoverso 2 costituisce un altro aspetto fondamentale del registro di commercio. Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio devono essere documentati (cfr. art. 20 segg. ORC). Non sono pertanto sufficienti le dichiarazioni verbali rese dinanzi alle autorità del registro di commercio. Nella maggior parte dei casi, i documenti giustificativi richiesti per l’iscrizione di un determinato fatto sono riportati nell’ordinanza sul registro di commercio, che prevede delle check list e prescrive determinati contenuti per i documenti giustificativi stessi (p. es. art. 43, art. 55 e art. 94 ORC). L’ordinanza sul registro di commercio indica inoltre i requisiti formali generali di un documento giustificativo; i verbali, ad esempio, devono recare la firma del segretario e del presidente dell’organo deliberante (art. 23 cpv. 2 ORC). Anche la legge prescrive talvolta requisiti di forma e di contenuto per i documenti che vengono utilizzati in tutto o in parte come documenti giustificativi per un’iscrizione nel registro di commercio (p. es. art. 627, art. 650 cpv. 2, art. 702 cpv. 2 e art. 734 CO).

Art. 930 II. Notificazione

L’articolo 15 capoverso 1 ORC prescrive che l’iscrizione nel registro di commercio debba fondarsi su una notificazione. Data la sua rilevanza in materia di registro di commercio, questa disposizione deve essere sancita in una legge.

Le autorità del registro di commercio potranno tuttavia continuare a iscrivere direttamente nel registro di commercio, anche in assenza di una notificazione, determinati contenuti dei testi pubblicati, al fine di garantire il costante aggiornamento del registro stesso e facilitare il lavoro degli enti giuridici. Per quanto concerne i dati delle persone fisiche (modifiche del nome, dello stato civile, della cittadinanza, ecc. ) l’aggiornamento può avvenire automaticamente con il supporto di un’altra banca dati statale, l’UPI della centrale di compensazione dell’AVS. A ciò serve l’uso sistematico del numero d’assicurato AVS e la compilazione del registro delle persone (cfr. art. 928b e art. 928c). Il Consiglio federale emanerà a tale scopo apposite disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1, 3 e 8).

64 Cfr. decisione del Tribunale cantonale di San Gallo del 1°1 maggio 2011 (AB.2011.3- AH), consid. 4b e decisione del Tribunale cantonale di Friburgo del 27 febbraio 2012 (603 2012-19/20), pag. 4 seg.

65 HIS, BK-OR, art. 940 N 54; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a edizione, Berna 2007, § 6 N 53; C LEMENS MEISTERHANS, Die Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung, REPRAX 1/2012, pag. 43 segg.

66 Cfr. art. 1 cpv. 4 della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952) e l’art. 94 cpv.. 1 lett. f ORC.