Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce che un’iscrizione può essere eseguita anche in assenza di una notificazione ai sensi del capoverso 1, segnatamente in base a una sentenza o a una decisione oppure d’ufficio. I provvedimenti contenuti nel dispositivo della sentenza o della decisione sostituiscono la notificazione, in conformità a quanto stabilito dalla vigente ordinanza sul registro di commercio (art. 19 periodo 1 ORC).

Il capoverso 3 stabilisce che la notificazione è considerata inoltrata nel momento in cui sono stati presentati all’ufficio del registro di commercio tutti i documenti giustificativi necessari (cfr. art. 929 cpv. 2) e sia la notificazione che i documenti giustificativi sono conformi ai requisiti legali previsti. Tali requisiti possono riguardare il contenuto (p. es. art. 626 seg., art. 631 cpv. 2 e art. 652e CO), la forma o la lingua (firme richieste, data attuale, testi consolidati, lingua ufficiale corretta, ecc.; cfr. art. 16 segg. ORC). Il termine si considera rispettato solo se tutti i documenti giustificativi necessari sono allegati alla notificazione. Il capoverso 3 costituisce la norma di legge che sancisce formalmente quanto disposto dall’articolo 15 capoverso 3 ORC e dalla giurisprudenza del Tribunale federale67, come per altro già previsto dalla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 201068.

Il capoverso 4 prevede che la notificazione deve essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico. Attualmente la notificazione è effettuata per via elettronica o in forma cartacea. L’inoltro in formato elettronico della notificazione e dei documenti giustificativi è introdotto a seguito della tendenza verso la comunicazione elettronica (art. 12b segg. ORC). A differenza di quanto accade all’estero, tutte le persone - quindi non solo i pubblici ufficiali rogatori e gli avvocati - possono inoltrare una notificazione elettronica all’ufficio del registro di commercio. Il periodo transitorio di cinque anni consente a tutti i soggetti interessati di adeguarsi alla procedura di inoltro in formato esclusivamente elettronico (cfr. art. 3 delle disposizioni transitorie).

Non più nella legge è stabilito che in caso di persone giuridiche la responsabilità della notificazione spetti all’organo superiore di direzione o di amministrazione (cfr. art. 931a cpv. 2 CO). Ciò consente al Consiglio federale di sancire a livello di ordinanza un’eventuale soluzione più flessibile (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3).

Art. 931 III. Numero d’identificazione delle imprese

Nel capoverso 1 viene introdotto - rispetto all’attuale articolo 936a CO - il concetto di ente giuridico (cfr. art. 927 cpv. 2), includendo così esplicitamente anche gli enti giuridici di cui alla legge sugli investimenti collettivi69 (cfr. art. 927 cpv. 2 n. 10-12).

Il capoverso 2 corrisponde al vecchio articolo 936a capoverso 2 CO, ma anche qui è introdotto il concetto di ente giuridico. Viene inoltre precisato quello di trasformazione.

67 DTF 69 I 51 consid. 1, pag. 54.

68 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2008 1321, 1458 seg.).

69 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31).