Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Le competenze del Consiglio federale riguardo all’emanazione di disposizioni esecutive concernenti il numero d’identificazione delle imprese si desumono dall’art. 14 LIDI70. Perciò si rinuncia consapevolmente all’articolo 936a capoverso 3 CO eliminando così un doppione formale.
Art. 932 IV. Obbligo d’iscrizione e diritto d’iscrizione/1. Imprese individuali
e succursali
Il capoverso 1 stabilisce che una persona fisica che gestisce un’impresa in forma commerciale è tenuta a iscriversi nel registro di commercio. La disposizione si rifà al diritto vigente (art. 934 cpv. 1 CO). L’articolo 36 capoverso 1 ORC richiede inoltre un fatturato annuo pari ad almeno 100 000 franchi.
Nella prassi, il tenore dell’articolo 934 capoverso 1 CO ha sempre determinato problemi di interpretazione, dato che non utilizza il concetto preciso di «persona fisica», ma il termine «chi». Ad esempio non era chiaro se anche gli istituti di diritto pubblico, ad esempio gli ospedali universitari cantonali, che sostanzialmente gestiscono un’impresa in forma commerciale, potessero essere obbligati - in virtù dell’articolo 934 capoverso 1 CO - a iscriversi nel registro di commercio. Grazie alla precisazione di cui al capoverso 1 questi problemi vengono accantonati. L’obbligo d’iscrizione da parte degli istituti di diritto pubblico è ora disciplinato nell’art. 932a.
Gli articoli 641, 778a e 836 CO sull’iscrizione di succursali nel registro di commercio - identici tra loro - confluiscono, a fini di maggiore chiarezza, nel capoverso 2. Parallelamente le pertinenti disposizioni vengono abrogate nel diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa. La disposizione chiarisce inoltre, a scopo di precisazione e in conformità al capoverso 1, che l’obbligo di iscrizione di una succursale sussiste laddove con essa si gestisca un’impresa in forma commerciale.
Il Tribunale federale ha individuato diversi elementi che descrivono il concetto di impresa gestita in forma commerciale, sottolineando come si debba tenere conto del complesso di circostanze nelle quali si esercita un’attività71. Dato che gli aspetti contingenti che contraddistinguono il singolo caso sono determinanti, non è possibile fornire una definizione esatta. Anche l’art. 2 lett. b ORC, che definisce l’impresa «un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno», deve essere interpretata caso per caso72. Dalla giurisprudenza del Tribunale federale si può tuttavia evincere che un’impresa si considera gestita in forma commerciale solo quando le risorse (proprie o di terzi) investite presuppongono un’organizzazione professionale in termini di economia d’impresa, contabilità e bilancio. Il titolare dell’impresa non si occupa più da solo delle gravose attività specialistiche, ma risulta essere il coordinatore o il responsabile di impiegati che spesso vantano qualifiche professionali analoghe. Anche fatturati di importo elevato, costosi apparati e cospicui oneri per la consulenza contabile e legale sono significa-
70 Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero di identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03).
71 Ex multis DTF 135 III 304 consid. 5.4, pag. 312 segg.; decisione 4A.526/2008 del Tribunale federale del 21 gennaio 2009, consid. 4; DTF 130 III 707 consid. 4, pag. 710 segg.
72 Chiaramente descritto in: ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a edizione, Berna 2007, § 4 N 34 segg.