Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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tivi indizi del fatto che si è in presenza di un’impresa gestita in forma commerciale73.
Il capoverso 3 stabilisce che una persona fisica e una succursale che gestiscono un’impresa che non raggiunge l’estensione di un’impresa gestita in forma commerciale, possano comunque iscriversi nel registro di commercio. La possibilità dell’iscrizione volontaria di cui al capoverso 3 è limitata a questi due enti giuridici. Non possono essere iscritte nel registro di commercio quindi la società semplice di cui all’art. 530 segg. CO né il trust di diritto estero (art. 149a segg. LDIP74).
Art. 932a 2. Istituti di diritto pubblico
Per essere considerato un istituto di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 927 capoverso 2 n. 13, un’istituzione di diritto pubblico deve essere autonoma dal punto di vista organizzativo. L’autonomia organizzativa non coincide necessariamente con il criterio della personalità giuridica, quindi l’istituto non deve per forza essere una persona giuridica75. Un significativo indizio di autonomia organizzativa è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio distinto76. L’ufficio del registro di commercio dovrebbe favorire l’iscrizione nel registro di commercio di un istituto di diritto pubblico e la conseguente possibilità di utilizzare gli strumenti di ristrutturazione della legge sulla fusione (art. 99 segg. LFus77), a condizione che tale istituto non presenti evidenti lacune in termini di autonomia organizzativa. Anche un Comune politico può quindi essere classificato come istituto di diritto pubblico (cantonale).
Sebbene in base al diritto vigente78 la questione sia talvolta controversa, il Tribunale federale ha sostenuto in diverse decisioni l’obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico quando gestiscano un’impresa in forma commerciale79. Il capoverso 1 prevede quindi che gli istituti di diritto pubblico debbano iscriversi nel registro di commercio qualora gestiscano un’impresa in forma commerciale (cfr. in merito a questo concetto l’art. 932). Sia l’equiparazione di tutti gli enti giuridici di diritto pubblico e privato che gestiscono un’impresa in forma commerciale che l’auspicata trasparenza depongono a favore dell’interpretazione secondo cui gli istituti di diritto pubblico sono obbligati a iscriversi. I necessari documenti giustificativi e l’oggetto dell’iscrizione sono già previsti dal diritto federale vigente (art. 106 segg. ORC).
73 Cfr. ANNINA MENGELT, Freie Berufe und deren Eintragung ins Handelsregister - (K)eine Sonderbehandlung, REPRAX 4/2009, pag. 24 seg. (in merito alla decisione 4A.526/2008 del 21 gennaio 2009) e FLORIAN ZIHLER, Praxisänderung des Bundesgerichts bei der handelsregisterrechtlichen Eintragungspflicht landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, REPRAX 3/2009, pag. 52 seg. (in merito alla DTF 135 III 304 segg.).
74 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). Cfr. ADRIAN TAGMANN, Handelsregisterrechtliche Behandlung des Trusts bei der GmbH, REPRAX 2/2010, pag. 46.
75 Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus), FF 2000 3765, 3814 e 3901.
76 MARC AMSTUTZ/RAMON MABILLARD, Fusionsgesetz (FusG), Kommentar, Basilea 2008, art. 2 N 14.
77 RS 221.301.
78 Cfr. p. es. BSK OR II-Eckert, Art. 934 N 1 versus RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52- 59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg.
79 DTF 115 Ib 233 consid. 3, pag. 237, Zuger Kantonalbank; DTF 80 I 383, pag. 384, Oberwalliser Kreisspital; DTF 57 I 315 consid. 3, pag. 319, Aargauische Kantonalbank.