Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Il Tribunale federale ha stabilito che l’iscrizione dell’istituto nel registro di commercio non ha in genere efficacia costitutiva. È tuttavia ammesso che il diritto pubblico preveda che un istituto della collettività pubblica si costituisca solo quando è realizzata l’iscrizione nel registro di commercio80. L’iscrizione non procura all’istituto una personalità giuridica se questa non spetta all’istituto in forza del diritto pubblico81.
Gli istituti di diritto pubblico che gestiscono un’impresa in forma commerciale, costituiti prima dell’entrata in vigore di questa legge, devono iscriversi nel registro di commercio entro due anni dall’entrata in vigore della legge (cfr. art. 2 delle disposizioni transitorie).
Come accade per i titolari di imprese individuali e per le succursali (cfr. art. 932), l’organo superiore di direzione o di amministrazione può iscrivere volontariamente un istituto di diritto pubblico nel registro di commercio. Un grande vantaggio dell’iscrizione volontaria in virtù del capoverso 2 è costituito dalla presunzione di conoscenza dell’articolo 936a capoverso 2 – con particolare riferimento alle persone con facoltà di rappresentanza –, che trova piena applicazione.
Art. 933 V. Modifica di fatti
L’articolo 933 coincide esattamente con il vigente articolo 937 CO, che viene ripreso nell’articolo 27 ORC.
Qualora un fatto iscritto subisca modificazioni, queste vanno iscritte nel registro di commercio (modificazione o cancellazione del fatto). Tale disposizione si applica anche a fatti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge, ma che erano stati iscritti nel registro di commercio in quanto ulteriori fatti (art. 30 ORC). Affinché sia possibile procedere con l’iscrizione nel registro di commercio, tutte le modifiche devono essere notificate (cfr. art. 930) e documentate (cfr. art. 929 cpv. 2) in conformità alla legge.
Se l’organo superiore di direzione o di amministrazione non adempie al proprio obbligo d’iscrizione, l’ufficio del registro deve provvedere all’iscrizione d’ufficio (cfr. art. 934 e art. 937a segg.).
Il diritto delle persone che cessano le loro funzioni di chiedere la propria cancellazione al registro di commercio non è più sancita esplicitamente a livello di legge, poiché si tratta di una materia che può essere disciplinata in modo più flessibile ed esteso nell’ambito dell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3 e art. 17 cpv. 2 ORC).
Art. 934 VI. Cancellazione d’ufficio
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 938a CO. L’ambito di applicazione di cui al capoverso 1 viene però esteso nella misura in cui vi sono incluse non solo le società, ma - a prescindere dalla forma giuridica - tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio conformemente all’articolo 927 capoverso 2. Anche nel caso del titolare di un’impresa individuale o di un’associazione può risultare opportuna una cancellazione d’ufficio dal registro di commercio, qualora non svolga più attività commerciale e non vi siano più attivi realizzabili.
80 Cfr. RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52-59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg.
81 DTF51 I 212 consid. 2, pag. 232; cfr. BSK ZGB I-HUGUENIN, art. 52 N 9 seg.