Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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L’articolo 155 ORC, che è la disposizione esecutiva dell’articolo 938a CO, utilizza già il concetto di ente giuridico. Le basi legali dell’articolo 155 ORC sono però controverse82. In luogo dell’ormai obsoleto concetto delle «grida» si utilizza quello della triplice pubblicazione nel FUSC (cfr. ad esempio l’art. 733 CO).
Il capoverso 2 viene lievemente modificato dal punto di vista redazionale. I soggetti autorizzati non sono più, infatti, elencati singolarmente. Inoltre si stabilisce l’oggetto della decisione del giudice, ossia se la cancellazione d’ufficio sia possibile. Da un punto di vista materiale ciò non cambia nulla.
La competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive, sancita dall’articolo 938a capoverso 3 CO, è trasposta nell’articolo 940 capoverso 2 n. 3.
Art. 935 VII. Reiscrizione
La reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è oggi disciplinata dall’articolo 164 ORC e non poggia su una chiara base legale formale. Dato che si tratta di una disposizione importante ai fini pratici, i suoi principali elementi vengono ora disciplinati a livello di legge.
La competenza in materia di reiscrizione spetta tuttora al giudice. In virtù del capoverso 1 è altresì necessario - come lo era finora - rendere verosimile il sussistere di un eventuale interesse degno di protezione alla reiscrizione dell’ente giuridico cancellato.
Le ragioni di cui all’articolo 164 capoverso 1 lettere a-d ORC, che motivano il sussistere di un interesse degno di protezione per la reiscrizione di un ente giuridico cancellato, sono trasposte, senza modifica, nel capoverso 2 numeri 1-4. I motivi di un’eventuale reiscrizione sono però estesi secondo una duplice ottica. In primo luogo la lista non è più formulata a titolo definitivo; lo si comprende dalla locuzione «in particolare» che introduce il capoverso 2. In secondo luogo nel capoverso 2 numero 5 è esplicitamente menzionato quale nuovo motivo per la reiscrizione la cancellazione d’ufficio operata ingiustamente (cfr. art. 934). Nella vigente normativa non è tra l’altro chiaro se in un caso simile la competenza spetti all’ufficio del registro di commercio oppure al giudice. Poiché ritenuta più idonea, l’avamprogetto sancisce la competenza materiale del giudice, al fine di permettere a quest’ultimo di giudicare tutte le domande di reiscrizione e favorire in tal modo una prassi uniforme in materia. Inoltre, il motivo di reiscrizione83, già applicato nella prassi, viene qui sancito nella legge.
Se il giudice ordina la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato, secondo il capoverso 3 quest’ultimo deve colmare le eventuali lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 937b in combinato disposto con l’art. 731b; art. 154 ORC). Ciò può comportare che il giudice debba ordinare, contestualmente alla reiscrizione dell’ente giuridico, anche il suo
82 Cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 7 settembre 2011 (VB.2011.00276), consid. 3.3 e del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 92 segg. e pag. 112 seg.
83 Disposizioni del giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo del 13 dicembre 2010 (EO100312/U) e del giudice unico del Tribunale civile di primo grado del Cantone di Ginevra del 27 giugno 2011 (C/8397/2011-13 SP), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 114 segg.