Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Art. 3
Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, la notificazione e i documenti giustificativi (cfr. art. 929 cpv. 2 e art. 930) possono continuare a essere presentati in formato cartaceo presso l’ufficio del registro di commercio. Gli uffici del registro di commercio sono tenuti ad accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma cartacea e a convertirli nel formato elettronico.
Art. 4
Le azioni e i buoni di partecipazione emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge sottostanno al diritto anteriore. Si rinuncia pertanto a prescrivere per legge la liberazione successiva dei corrispondenti titoli di credito. Qualora avvenga una liberazione successiva, le azioni e i buoni di partecipazione devono essere interamente liberati. Non è ammessa una liberazione parziale.
Art. 5
Le società cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge possono modificare il proprio statuto mediante forma scritta semplice entro due anni da tale entrata in vigore. Scaduto questo termine, si applicheranno senza limitazioni i nuovi requisiti formali (cfr. art. 830 e art. 888 cpv. 3 e 4); di conseguenza, la prima modifica dello statuto determinerà la necessità dell’atto pubblico per l’intero statuto.
2.4 Modifiche di altri atti normativi
2.4.1 Codice civile
Art. 69c cpv. 1
L’articolo 69c capoverso 1 CC viene adattato all’articolo 937b, secondo cui in presenza di lacune nell’organizzazione dell’associazione imperativamente prescritta dalla legge anche l’ufficio del registro di commercio ha diritto di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.
Art. 336-348
L’istituto dell’indivisione è un relitto della società prettamente agricola medievale e del primo evo moderno. Essa si fonda sull’idea di non effettuare la suddivisione ereditaria subito dopo la morte del testatore al fine di evitare il frazionamento dei fondi agricoli116. La nobiltà abbandonò questa pratica nel secolo XIII a beneficio della divisione117. L’istituto è stato accolto nel CC poiché trova il suo fondamento nella consuetudine ed è stato in parte ripreso nelle codifiche cantonali del diritto privato118. L’intenzione del legislatore federale era quella di legare strettamente un bene ereditario a una data famiglia119.
116 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 1 seg.
117 Cfr.: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8977.php.
118 CR CC I-PIOTET, art. 336 N 2.
119 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 17.