Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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L’indivisione è definita come un’unione contrattuale di persone legate tra loro da vincoli familiari o ereditari (ovvero parenti) in una comunità giuridica, allo scopo di utilizzare e amministrare durevolmente in comune una data sostanza120. In base al diritto svizzero si tratta di una comunione di beni costituita con atto pubblico, il cui atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti121. In linea di principio, i partecipanti agiscono collegialmente, ma possono designare un cosiddetto «capo» quale rappresentante dell’indivisione. Tuttavia, la rappresentanza è opponibile ai terzi solo quando il rappresentante è iscritto nel registro di commercio122. L’articolo 150 capoverso 1 ORC prescrive addirittura l’obbligo generale di iscrivere il capo dell’indivisione nel registro di commercio123.

La disciplina dell’indivisione comporta grossi svantaggi: costituzione, gestione e rappresentanza sono onerose, l’organizzazione dei rapporti interni non ha alcuna flessibilità (principio «una testa, un voto» e unanimità124). L’indivisione non ha personalità giuridica e i partecipanti ne sono solidalmente responsabili125. Per contro, non emergono speciali vantaggi rispetto alle possibilità date dalla successione indivisa, dalla comunione dei beni, della società semplice e della fondazione126. Sotto il profilo fiscale, l’indivisione è trattata da sempre come una società semplice, vale a dire che i suoi proventi vengono tassati come reddito dei singoli partecipanti127.

Non stupisce quindi che l’istituto giuridico dell’indivisione non venga quasi più utilizzato128. Complessivamente, nel registro di commercio sono iscritte circa 50 indivisioni129. Negli ultimi dieci anni si segnalano solo otto nuove costituzioni, sei delle quali nella Svizzera romanda (quattro nel solo Cantone di Vaud) e solo due nella Svizzera tedesca (una nel Cantone di Svitto e una nel Cantone di Argovia).

La protezione dei fondi agricoli è oggi garantita dalla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)130, tra l’altro mediante il divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 58 LDFR) e l’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di un’azienda agricola o di un fondo agricolo (art. 61 LDFR). Il mantenimento di un’eredità si può organizzare con maggior semplicità ricorrendo ad altri istituti giuridici (comunione dei beni, società semplice, fondazione, società in nome collettivo). L’amministrazione dei grossi patrimoni è comunque in genere affidata a strutture professionali.

Alla luce di questa situazione l’indivisione è un istituto giuridico obsoleto e può quindi essere abrogata.

120 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 4.

121 Art. 337 e art. 342 cpv.. 1 CC.

122 Art. 341 cpv.. 3 CC.

123 Cfr. anche RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleihensobligationen, REPRAX 1/2009, pag. 74 seg.

124 Art. 340 cpv.. 1 CC.

125 Art. 342 cpv.. 2 CC.

126 MARGARETA BADDELEY, L’indivision de famille (art. 336-348 CC), in: Mélanges publiés par l’Association des notaires vaudois à l’occasion de son centenaire, Zurigo 2005, pag. 70.

127 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 18.

128 Cfr. CR CC I-PIOTET, art. 336 N 3.

129 Dato aggiornato al 12 aprile 2012.

130 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11).