Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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Oltre a ciò, le associazioni professionali potranno continuare a impartire direttive alle loro imprese associate riguardo a tale sistema interno. Inoltre, anche il mercato dovrà decidere se ritiene importante il sistema interno di garanzia della qualità e se considera adeguata la normativa eventualmente applicata. Si propone pertanto, ancora in vigenza dell’attuale diritto, di indicare in futuro nel registro dei revisori dell’ASR se una data impresa di revisione dispone di un sistema interno di garanzia della qualità e come lo gestisce138.

2.4.2.1.3 Sistema esterno di garanzia della qualità

Il sistema esterno di garanzia della qualità consiste nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema interno di garanzia della qualità da parte di un terzo qualificato e indipendente. Il sistema interno di garanzia della qualità (cfr. sopra n. 2.4.2.1.1 seg.) costituisce in effetti un presupposto importante per garantire una revisione di alta qualità, ma non può sempre garantire da sola l’affidabilità della revisione. Il sistema esterno di garanzia della qualità si impone quindi laddove s’intenda dare più credibilità a quello interno sottoponendolo a una verifica indipendente e qualificata.

In genere si distinguono due sistemi esterni di garanzia della qualità139:

• La peer review (sorveglianza autoregolamentata) prevede che il controllo di

qualità venga eseguito da un soggetto titolare della medesima qualifica professionale (il cosiddetto peer o pari), scelto, incaricato e remunerato dall’impresa di revisione. Di norma è la categoria professionale stessa ad assumersi l’organizzazione e la sorveglianza del procedimento, cosicché il controllo si basa essenzialmente sull’autoregolamentazione. I vantaggi di questo sistema sono in generale l’utilizzo delle conoscenze specialistiche già acquisite dai professionisti esperti, una migliore accettazione in seno al settore professionale, una maggiore flessibilità nei confronti di nuove problematiche pratiche e lo sgravio dell’amministrazione statale e dei relativi costi.

• Nel monitoring (sorveglianza statale) il controllo della qualità è eseguito da

ispettori che dipendono da un’autorità statale o sono almeno tenuti a seguirne le istruzioni. L’autorità in questione ha la competenza dell’organizzazione e dell’esecuzione delle ispezioni. Tra i vantaggi di questo sistema si possono annoverare, in linea generale, l’indipendenza degli ispettori rispetto alle imprese di revisione sottoposte a controllo, la garanzia di pari trattamento delle imprese stesse e la possibilità di evitare conflitti d’interesse in seno alla categoria professionale, che, nel caso della peer review, è nel contempo l’istanza normativa, esecutiva e rappresentativa degli interessi della categoria stessa. Inoltre, le ispezioni vengono eseguite di norma da esperti che non praticano la professione e che sono tenuti al segreto d’ufficio, e che, non essendo potenziali concorrenti

138 Cfr. art. 20 lett. fbis D-OSRev e lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del

16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

139 Cfr. ex multis GÜNTHER GABOR, Systeme der externen Qualitätskontrolle im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, Diss. Zürich 2005, citato nell’edizione della Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2006, 28 segg., con ulteriori rinvii.