Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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delle imprese di revisione controllate, non possono impiegare le informazioni «sensibili» acquisite grazie all’attività di sorveglianza. In tal modo è possibile evitare inutili distorsioni della concorrenza. Se infine, nell’ambito dell’ispezione effettuata, si rilevano delle lacune, le misure migliorative e le eventuali sanzioni possono essere in genere meglio applicate in un sistema statale che in uno autoregolamentato.
Dall’emanazione negli Stati Uniti del Sarbanes-Oxley Act nel 2002, vi è una tendenza internazionale alla sorveglianza statale. E sebbene l’Unione Europea abbia decretato la sostanziale equivalenza dei due sistemi sopra menzionati140, è anche vero che per le imprese d’interesse pubblico la stessa Unione prescrive che la qualità sia garantita mediante un sistema di sorveglianza esterno affidato a un ente statale141.
Sull’onda degli sviluppi internazionali, anche la Svizzera ha introdotto nel 2007 la sorveglianza statale sulle imprese di revisione. Tuttavia, la competenza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) si estende solo alle attualmente circa 20 imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa142. Le altre imprese di revisione, circa 3500, ottengono l’abilitazione dell’ASR se adempiono i requisiti minimi, ma non sono sottoposte ad alcuna sorveglianza. L’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia inoltre le società di audit degli istituti finanziari. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso, su richiesta della FINMA e dell’ASR, di concentrare tutte le competenze di sorveglianza presso l’ASR143.
Per le imprese di revisione che in Svizzera effettuano revisioni limitate valgono, per quanto riguarda il controllo esterno della qualità, le stesse riflessioni svolte per il controllo interno (cfr. sopra n. 2.4.2.1.2): occorre rinunciare, come nel diritto vigente, a imporre per legge una sorveglianza esterna della qualità. Questo vale anche per le imprese di revisione che sono sì abilitate come periti revisori e quindi in teoria possono offrire servizi di revisione ordinaria, ma in pratica effettuano solo revisioni limitate. Anche qui il mercato deve poter comunque desumere dal registro dei revisori dell’ASR quali imprese di revisione sono sottoposte a un controllo esterno della qualità144.
Per le imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie valgono - pur se con segno opposto - le stesse considerazioni: le dimensioni e la complessità, nonché la rilevanza economica delle imprese che sottopongono a revisione rendono necessaria
140 Raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2000 relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE, GU L 91, 91 segg.
141 Art. 29 segg. della Direttiva 2006/43/CE, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 segg.; Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, GU L 120 del 7 maggio 2008, 20 segg.
142 Cfr. la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302). La definizione delle società con azioni quotate in borsa si trova nell’articolo 727 cpv.. 1 n. 1 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).
143 Cfr. il comunicato della FINMA del 21 giugno 2012 sulla «Riforma della vigilanza sulle società di audit nell’ambito dei mercati finanziari».
144 Cfr. l’art. 20 lett. fter D-OSRev e il Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.