Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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l’adozione di un sistema esterno di garanzia della qualità, in sintonia con gli sviluppi internazionali.
Anche in Svizzera occorre decidere se il controllo esterno della qualità debba essere assicurato mediante un sistema autoregolamentato o dallo Stato. A prescindere dai già illustrati vantaggi dell’uno e dell’altro sistema, che fanno propendere piuttosto per la sorveglianza statale, in Svizzera occorre ponderare anche altri aspetti. La creazione di un sistema di peer review presupporrebbe l’emanazione di basi legali relativamente dettagliate145 e la definizione di requisiti materiali minimi per il regime dell’autoregolamentazione146. Andrebbero inoltre chiarite le modalità di collaborazione tra l’autorità di sorveglianza statale (ASR, esistente dal 2007) e il sistema autoregolamentato147. Sarebbero infine necessarie anche misure organizzative complesse148.
Per contro, le basi legali della sorveglianza statale da parte dell’ASR sono già state create e ampiamente collaudate nella prassi. Esiste quindi già una solida certezza del diritto su quali siano le competenze e le esigenze prioritarie della sorveglianza statale. L’ASR dispone di un gruppo di ispettori esperti che negli ultimi cinque anni ha potuto accumulare esperienze preziose. Per contro, nel settore delle revisioni vengono svolte solo poche ispezioni su base volontaria e di conseguenza mancano professionisti con un’esperienza adeguata. Durante la fase di istituzione del sistema della peer review sorgerebbero probabilmente una serie di incertezze giuridiche. Ciò non è il caso per la sorveglianza statale.
Anche l’aspetto finanziario depone a favore di un ampliamento della sorveglianza statale: a seguito del già citato aumento dei valori soglia (cfr. n. 2.4.2.1.1), il numero di imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie e non sottostanno già, per legge o per scelta volontaria, alla sorveglianza dell’ASR, dovrebbe ridursi notevolmente a partire dal 2013. Probabilmente tale numero si ridurrebbe a sole poche decine. Anche l’introduzione in Svizzera dei rigidi standard internazionali di qualità e revisione (i cosiddetti Clarified ISA), prevista dalla categoria professionale per il 2013/2014149, dovrebbe contribuire a far sì che in futuro le revisioni ordinarie siano svolte soltanto da imprese di revisione che dispongono delle dimensioni necessarie per farlo. La creazione di un sistema completo di peer review comporterebbe costi relativamente alti per un numero contenuto di imprese interessate. Nel caso della
145 Occorre pensare all’introduzione di una fattispecie d’eccezione per il segreto della revisione (art. 730b cpv. 2 CO), affinché la società di revisione ispezionata possa fornire all’ispettore di professione informazioni in merito ai servizi di revisione offerti. A ciò si aggiunga la necessità di un obbligo di accesso e di informazione a favore degli ispettori. Inoltre l’ispettore deve essere assoggettato al segreto della revisione, con conseguente punibilità della sua violazione (art. 321 Codice penale, CP; RS 311.0).
146 Rimangono ad esempio da definire il numero, la tipologia e il grado di approfondimento delle ispezioni nonché i requisiti professionali e l’indipendenza degli ispettori di professione dalla società oggetto dell’ispezione.
147 Occorre tenere conto del fatto che l’ASR, in quanto autorità preposta all’abilitazione, deve essere informata del risultato delle ispezioni, affinché, nei casi gravi e ai fini della tutela da revisioni inappropriate, possa procedere nei confronti di imprese e persone inadempienti. Viceversa, occorre però anche chiedersi se l’ASR possa trasmettere informazioni ottenute nell’ambito della propria attività sovrana al sistema di autoregolamentazione, affinché quest’ultimo possa procedere tenendo conto dei rischi.
148 È tra l’altro certamente necessaria la creazione di un organismo di autodisciplina (OAD) con un organo strategico che emani le istruzioni per l’attività di sorveglianza e un organo operativo che pianifichi ed esegua le ispezioni.
149 Cfr. THORSTEN KLEIBOLD / RETO ZEMP, Projekt Clarified ISA – Überblick und Ausblick, Zur Einführung in der Schweiz, in: Der Schweizer Treuhänder 2012, pag. 196 segg.