Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 LSR)153.

In tal modo la Svizzera segue, al pari dell’UE e del Giappone, ma diversamente dagli Stati Uniti, un sistema di sorveglianza da parte dello Stato di origine che si collega strettamente al principio del riconoscimento reciproco (la cosiddetta mutual recognition). Di conseguenza, l’abilitazione e la sorveglianza delle imprese di revisione spetta in primo luogo all’autorità di sorveglianza dello Stato dove l’impresa ha la sua origine o la sua sede. Se un’impresa non può essere abilitata come impresa di revisione soggetta a sorveglianza statale i titoli sono dequotati e/o l’emittente e punito dalla SIX Swiss Exchange Regulation (SER)154.

Sulla scorta delle esperienze pratiche acquisite negli ultimi cinque anni si è potuto stabilire che i sistemi di sorveglianza sono organizzati in modo molto eterogeneo nei vari Stati e che probabilmente la Svizzera non potrà riconoscere le autorità di sorveglianza di diversi di essi. In alcuni Stati infatti non è prevista alcuna sorveglianza, per altri sussistono forti dubbi in merito al riconoscimento delle autorità preposte. Si deve quindi presumere che un maggior numero di imprese di revisione straniere rispetto a quelle previste in origine dal legislatore non potranno beneficiare delle deroghe summenzionate (art. 8 cpv. 2 e 3 LSR) e saranno quindi soggette alla sorveglianza diretta dell’ASR. L’esercizio dei poteri di sorveglianza all’estero si scontra tuttavia con difficoltà politiche, giuridiche e pratiche (non escluse quelle linguistiche). L’abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale e l’ispezione da parte dell’ASR all’estero comportano un certo dispendio per l’ufficio di revisione estero e quindi anche, indirettamente, per la quotazione di azioni e obbligazioni in Svizzera, il che può influire sull’attrattività del mercato svizzero dei capitali. D’altro canto, coloro che investono sul mercato svizzero dei capitali hanno diritto a una revisione conforme agli standard internazionali anche quando l’impresa in cui investono ha sede all’estero.

Si crea quindi una certa tensione tra gli interessi legati alla protezione degli investitori, l’esercizio di una sorveglianza effettiva ed efficace e la competitività del mercato svizzero dei capitali, di cui occorre tener conto elaborando direttive particolareggiate per la sorveglianza statale (cfr. qui di seguito quanto detto in merito agli art. 8, 9 cpv. 2 e 43b cpv. 2 AP-LSR).

153 I prestiti in obbligazioni esteri vengono spesso emessi da emittenti con sede in uno Stato off shore, ma sono garantiti da una società madre in uno Stato on shore. In tal modo non risulta alcuno svantaggio per gli investitori dal momento che i prestiti in obbligazioni sono interamente garantiti dalla società madre e l’impresa di revisione cui essa fa capo è sottoposta a sorveglianza (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3639).

154 Art. 8 cpv.. 3bis della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) in combinato disposto con l’art. 13 del regolamento di quotazione Swiss Exchange SIX.