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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine
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3All’aiuto al ritorno si applica per analogia l’articolo 93 LAsi.
Art. 33 Consulenza per il ritorno
1L’UFM provvede a proporre consulenze a intervalli regolari.
2La prima consulenza per il ritorno si svolge durante la fase preparatoria, sempreché si possa presumere che la domanda d’asilo sarà respinta.
Art. 34 Indennità per la consulenza per il ritorno
1La Confederazione versa ai fornitori di servizi dei sussidi a copertura delle spese amministrative e di personale insorte nel quadro della consulenza per il ritorno secondo l’articolo 32 capoverso 2.
2I sussidi federali sono retti dall’articolo 67 capoverso 3 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19995 sull’asilo (OAsi 2).
Sezione 2: Aiuto individuale al ritorno
Art. 35 Aiuto finanziario supplementare
(art. 74 cpv. 3 e 4 OAsi 2)
1Nel quadro dell’aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi), la Confederazione può concedere un aiuto finanziario supplementare alle persone nelle fasi di test.
2L’aiuto finanziario è di massimo 2000 franchi per persona. Può essere scaglionato individualmente, in particolare in base alla durata del soggiorno.
3Le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito emanata in procedura Dublino o di una decisione conforme all’articolo 40 LAsi in combinazione con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a LAsi (Stato di origine o provenienza sicuro) sono escluse dall’aiuto finanziario supplementare.
Capitolo 6: Protezione giuridica
Sezione 1: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 36 Decisioni incidentali impugnabili nelle fasi di test
Le decisioni incidentali adottate in applicazione dell’articolo 4 capoverso 3 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale.