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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine
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Art. 29 Competenza
(art. 80 cpv. 2 LAsi)
Fintanto che le persone interessate si trovano in un centro della Confederazione, l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza è garantito dalla Confederazione. Quest’ultima garantisce inoltre, congiuntamente al Cantone, le prestazioni sanitarie nonché l’istruzione scolastica di base per i minori sottostanti all’obbligo scolastico. Può delegare a terzi l’adempimento della totalità o di parte di questi compiti.
Capitolo 4: Sussidi federali
Sezione 1: Soccorso d’emergenza
Art. 30 Monitoraggio del soccorso d’emergenza nel Cantone d’ubicazione
1L’UFM verifica la prima volta dopo sei mesi dall’inizio delle fasi di test, coinvolgendo il Cantone d’ubicazione, la CDOS e la CDCGP e applicando criteri definiti congiuntamente, lo sviluppo delle spese del soccorso d’emergenza per le persone la cui decisione di allontanamento è stata emanata nell’ambito delle fasi di test. La procedura è retta per analogia dall’articolo 30 capoversi 3-5 OAsi 2.
2Il DFGP adegua l’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza per il Cantone d’ubicazione in base ai risultati del monitoraggio di cui al capoverso 1.
Sezione 2: Spese amministrative
Art. 31 Altri sussidi
I contributi forfettari alle spese per la sicurezza a favore dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione e i sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati alle persone residenti nei centri della Confederazione sono versati in base all’articolo 91 capoversi 2tere 4bisLAsi.
Capitolo 5: Aiuto al ritorno e reintegrazione
Sezione 1: Consulenza per il ritorno
Art. 32 Principio
1L’UFM incoraggia il ritorno volontario delle persone oggetto di una decisione esecutiva di allontanamento dalla Svizzera. A tal fine, nei centri della Confederazione, propone una consulenza per il ritorno.
2Può delegare questo compito ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.