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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine

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delle priorità per il trattamento delle domande d’asilo, il richiedente è inserito nella procedura al di fuori delle fasi di test ed è attribuito a un Cantone conformemente all’articolo 14.

Art. 18 Procedura Dublino

1In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 15 capoversi 2 e 4, durante l’interrogazione secondo l’articolo 15 capoverso 3 è concesso il diritto di essere sentiti in merito al ritorno in uno Stato Schengen, sempreché sia data per acquisita la competenza di tale Stato per trattare la domanda d’asilo.

2Non vi è audizione; la procedura celere è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere d-h.

Art. 19 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

(art. 29 cpv. 3, 30 e 94 LAsi)

Le disposizioni concernenti la presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso conforme agli articoli 29 e 30 LAsi non sono applicabili alle fasi di test.

Art. 20 Termini procedurali in prima istanza

(art. 37 cpv. 1 e 2 LAsi)

1In linea di principio, le decisioni nel quadro della procedura celere vanno emanate e notificate entro otto a dieci giorni lavorativi dalla fine della fase preparatoria (art. 16).

2Nel quadro della procedura Dublino, le decisioni di non entrata nel merito vanno emanate e notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino competente, della richiesta di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/20034.

Sezione 3: Consulenza giuridica e rappresentanza legale nella procedura celere

Art. 21 Principio

1La Confederazione garantisce una consulenza giuridica gratuita e il gratuito patrocinio ai richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione.

2L’UFM incarica un fornitore di servizi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.