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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine

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Art. 22 Consulenza giuridica

1Durante la permanenza nel centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo hanno libero accesso alla consulenza giuridica in merito alla loro procedura d’asilo.

2La consulenza giuridica comprende l’informazione dei richiedenti l’asilo, segnatamente sui loro diritti e i loro obblighi nella procedura d’asilo e il decorso della stessa.

Art. 23 Rappresentanza legale

1All’inizio della fase preparatoria, a ciascun richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale per la procedura d’asilo, salvo se vi rinuncia esplicitamente.

2La rappresentanza legale è mantenuta fino al passaggio in giudicato della decisione emanata in sede di procedura celere o di procedura Dublino, oppure fino alla decisione di espletare una procedura al di fuori delle fasi di test.

3I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 26 capoversi 1 e 2.

Art. 24 Compiti del fornitore di servizi

1Il fornitore di servizi secondo l’articolo 21 capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed effettuare la consulenza giuridica e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza giuridica e della rappresentanza legale.

2Il fornitore di servizi designa i consulenti giuridici e i rappresentanti legale. Assegna i rappresentanti legali ai richiedenti l’asilo.

3La consulenza giuridica può essere svolta da persone operanti, per mestiere, nell’ambito della consulenza ai richiedenti l’asilo.

4Il patrocinio può essere svolto da avvocati e laureati in giurisprudenza operanti, per mestiere, nell’ambito della consulenza e del patrocinio a richiedenti l’asilo.

Art. 25 Coinvolgimento del rappresentante legale nelle varie fasi procedurali

1L’UFM comunica tempestivamente al fornitore di servizi le date della prima interrogazione, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle successive fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Le azioni dell’UFM esplicano pieno effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. È fatto salvo il repentino insorgere di impedimenti per gravi, scusabili motivi.

2Se il rappresentante legale, pur avendo ottenuto per tempo la bozza della decisione negativa sull’asilo, non consegna o non consegna entro i termini fissati il proprio parere in merito, si considera che rinuncia a pronunciarsi.

Art. 26 Indennità per la consulenza giuridica e la rappresentanza legale

1La Confederazione versa un’indennità forfettaria al fornitore di servizi, in particolare per i seguenti compiti:

a) informazione e consulenza ai richiedenti l’asilo;