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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine

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Art. 8 Funzionamento dei centri

1L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire il funzionamento dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

2Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.

Capitolo 3: Richiedenti l’asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9 Recapito

(art. 12 cpv. 1 LAsi)

1Le notificazioni o comunicazioni ai richiedenti l’asilo presso i centri della Confederazione sono giuridicamente efficaci dal giorno della consegna contro sottoscrizione di una conferma di ricezione scritta.

2Se i richiedenti l’asilo sono rappresentati da un procuratore presso il centro della Confederazione, la notificazione è giuridicamente efficace se presentata al fornitore di servizi incaricato della consulenza giuridica e della rappresentanza legale conformemente all’articolo 21 capoverso 2, presso il centro della Confederazione.

Art. 10 Notificazione delle decisioni

(art. 13 cpv. 5 LAsi)

1Le decisioni secondo gli articoli 32-35a e 38-41 LAsi sono considerate notificate non appena l’UFM le ha notificate al fornitore di servizi secondo l’articolo 21 capoverso 2 presso il centro della Confederazione. Il fornitore di servizi o la persona incaricata della rappresentanza legale comunica senza indugio la notificazione al richiedente l’asilo.

2L’UFM notifica le decisioni secondo gli articoli 32-35a e 38-41 LAsi ai richiedenti l’asilo che soggiornano nei centri della Confederazione e che si fanno rappresentare da un procuratore da essi designato. Il procuratore è informato senza indugio della notificazione.

Art. 11 Lingua della procedura

(art. 16 cpv. 2 LAsi)

1Le istanze dei richiedenti l’asilo che si trovano presso il centro della Confederazione vanno inoltrate nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro.

2L’UFM notifica le decisioni nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro.

3L’UFM può scostarsi eccezionalmente dai capoversi 1 e 2 se: