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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine

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3La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.

4Non sussiste un diritto al trattamento della domanda e all’emanazione della decisione nel quadro di fasi di test o secondo la procedura al di fuori di esse.

Art. 5 Conseguenze della partecipazione alle fasi di test

La partecipazione alle fasi di test non deve comportare per i richiedenti l’asilo nessun vantaggio o pregiudizio per la decisione sull’asilo.

Art. 6 Validità della LAsi e della LStr

La LAsi e la LStr sono applicabili alla procedura d’asilo nell’ambito di fasi di test, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti in merito alla procedura d’asilo di prima istanza, alla procedura di allontanamento e alle questioni finanziarie connesse.

Capitolo 2: Centri della Confederazione

Art. 7 Centri di procedura, di attesa e di partenza

1Le fasi di test si svolgono in centri della Confederazione gestiti dall’Ufficio federale della migrazione (UFM). Questi possono essere adibiti a centri di procedura, di attesa e di partenza.

2Di norma, i richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri di procedura:

a. nella procedura celere (art. 16), dalla fase preparatoria alla scadenza del termine di ricorso;

b. nella procedura Dublino, durante la fase preparatoria (art. 15);

c. qualora la pertinente procedura non possa essere espletata nel quadro delle fasi di test, fino all’attribuzione a un Cantone conformemente all’articolo 14.

3I richiedenti l’asilo in procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di attesa al termine della fase preparatoria e fino alla scadenza del termine di ricorso.

4I richiedenti l’asilo in procedura celere e in procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di partenza dopo la scadenza del termine di ricorso e fino alla partenza.

5Se motivi organizzativi lo giustificano, i centri di procedura, di attesa o di partenza possono essere accorpati.

6La durata complessiva del soggiorno nei centri della Confederazione è di massimo 140 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato adeguatamente.

7Se necessario, l’attribuzione a un Cantone può intervenire anche prima della scadenza della durata massima del soggiorno prevista dal capoverso 6. L’attribuzione è retta dagli articoli 13 e 14.