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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine
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1Dopo l’attribuzione al centro della Confederazione inizia la fase preparatoria. Nella procedura Dublino dura al massimo dieci giorni, nelle altre procedure al massimo 21 giorni.
2Durante la fase preparatoria l’UFM rileva le generalità dei richiedenti l’asilo e di norma li fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici, disporre perizie volte ad accertarne l’effettiva età conformemente all’articolo 12 capoverso 1, verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità ed effettuare accertamenti specifici sull’origine e l’identità.
3L’UFM può interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Chiarifica con i richiedenti se sussiste una domanda d’asilo conformemente alla LAsi e se questa è sufficientemente motivata. In caso contrario e qualora i richiedenti ritirino la propria domanda, la stessa è stralciata senza formalità.
4Il confronto con l’unità centrale del sistema Eurodac secondo l’articolo 102abis capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione allo Stato vincolato da un accordo d’associazione Dublino competente si fanno durante la fase preparatoria.
5L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 16 Procedura celere
1Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Questa dura tra gli otto e i dieci giorni lavorativi.
2Nel quadro della procedura celere sono espletate le seguenti fasi procedurali:
a) preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
b) audizione sui motivi d’asilo (art. 29 LAsi) o concessione del diritto di essere sentiti (art. 36 cpv. 2 LAsi);
c) eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
d) cernita tra procedura celere e procedura al di fuori delle fasi di test;
e) stesura della bozza della decisione sull’asilo;
f) parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
g) redazione finale della decisione sull’asilo;
h) notificazione della decisione sull’asilo.
3Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà emanata nel centro della Confederazione, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di qualche giorno.
Art. 17 Procedura al di fuori delle fasi di test
Se dopo l’audizione sui motivi d’asilo appare impossibile emanare una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari ulteriori chiarimenti conformemente all’articolo 41 LAsi o perché l’UFM ha fissato