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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 12 pagine
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a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
b. in considerazione delle domande entrate o della situazione a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande.
Art. 12 Disposizioni procedurali speciali
1Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l’UFM può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.
2Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, al momento della notificazione di una decisione conformemente agli articoli 32-35a e 38-41 LAsi, l’UFM consegna simultaneamente gli atti procedurali al richiedente l’asilo o al procuratore.
Sezione 2: Procedura di prima istanza
Art. 13 Ripartizione fra i Cantoni d’ubicazione e computo sulla quota parte
in base alla chiave di riparto
(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)
1L’UFM computa al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione i posti di alloggio secondo il fattore 1 sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19993 sull’asilo (OAsi 1). Questo computo è ripartito su tutti i Cantoni conformemente alla chiave di riparto.
2Le persone oggetto di una decisione negativa sull’asilo emanata nel quadro delle fasi di test nei cui confronti è successivamente ordinata l’esecuzione dell’allontanamento sono attribuite al Cantone d’ubicazione e computate sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto di cui all’articolo 21 capoverso 1 OAsi 1.
Art. 14 Ripartizione fra i Cantoni
1L’UFM attribuisce ai Cantoni, ripartendole tra loro (art. 21 cpv. 1 LAsi 1), le persone che nel quadro delle fasi di test hanno ottenuto asilo o sono state ammesse provvisoriamente.
2Dopo l’attribuzione alla procedura al di fuori delle fasi di test (art. 16 cpv. 2 lett. d e 17) e dopo l’audizione sui motivi d’asilo, l’UFM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione; art. 21 cpv. 1 OAsi 1). Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
Art. 15 Fase preparatoria
(art. 26 LAsi)