Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 15 pagine
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ti internazionali. In questi casi non si applica l’obbligo di parità di trattamento conformemente al GPA, e le imprese partecipanti sono in generale soltanto imprese svizzere. Inoltre, la maggioranza considera che la maggior parte di imprese straniere che si occupano in Svizzera di commesse pubbliche hanno un insediamento nel nostro Paese. Queste ultime possono dunque formare a loro volta apprendisti e non sarebbero pertanto discriminate. Oltre a ciò, al criterio di aggiudicazione della formazione di apprendisti nella formazione professionale di base è attribuito, come agli altri criteri «morbidi» enumerati negli articoli 21 LAPub e 27 capoverso 2 OAPub, soltanto un peso molto modesto (dall’1 al 3%) nell’aggiudicazione di commesse pubbliche. Di conseguenza, alle imprese di Paesi che non conoscono una formazione professionale di base in una forma equivalente a quella svizzera dovrebbe esser possibile compensare in misura sufficiente la mancanza di posti di formazione mediante altri criteri di aggiudicazione2. Infine, dovrebbe essere possibile applicare il criterio della formazione professionale alle imprese straniere tenendo in considerazione modelli di formazione equivalenti (ad es. posti di praticantato).
La maggioranza della Commissione ritiene anche che non vi sia il rischio di discriminare imprese che in Svizzera non possono occupare e offrire posti di formazione, dato che ai bandi pubblici concorrono in generale imprese dello stesso settore. Di conseguenza, per tutti i partecipanti dovrebbero valere le stesse condizioni.
Inoltre, la maggioranza della Commissione non è interamente d’accordo con l'argomentazione secondo cui la formazione degli apprendisti sarebbe un criterio non conforme alla prestazione richiesta e, pertanto, non potrebbe costituire un criterio di aggiudicazione. Essa fa notare che è indispensabile formare nuove leve professionali, per garantire a lungo termine un’offerta di prestazioni professionale e diversificata. La promozione della formazione di persone nella formazione professionale di base fornisce pertanto un contributo alla sostenibilità economica.
2.4.2 Proposta della minoranza
Una minoranza della Commissione (Noser, Fischer, Germanier, Maier, Müller Philipp, Pelli) propone di non entrare in materia sul progetto in quanto quest’ultimo affronta un problema che l’economia stessa avrebbe già risolto. La minoranza della Commissione fa notare che la situazione del mercato dei posti di tirocinio, allora preoccupante, è molto migliorata dal 2003, anno in cui è stata depositata l’iniziativa parlamentare, in particolare grazie alle misure adottate dall’UFFT. Perciò, oggi non è più possibile parlare di penuria generale di posti di tirocinio: se alcuni settori non propongono un numero sufficiente di posti di formazione, ve ne sono altri che non riescono a coprire tutti i posti vacanti. Per lo più questa difficoltà di trovare apprendisti concerne proprio i settori che dipendono in misura notevole dalle commesse pubbliche (ad es. il settore edile) e per i quali la revisione legislativa proposta non sarebbe di alcuna utilità. La minoranza teme inoltre che l’attuazione del progetto
2 La LAPub fa una distinzione tra criteri d’aggiudicazione e criteri di idoneità. Ogni partecipante alla procedura deve adempiere i criteri di idoneità, in caso contrario l’offerente viene escluso dalla procedura. Se la formazione di persone nella formazione professionale di base venisse riconosciuta come criterio di idoneità, tutti gli offerenti che non sono in grado di formare dette persone verrebbero esclusi dall’aggiudicazione di commesse della Confederazione, indipendentemente dal fatto di essere in grado o no di soddisfare la commessa dal punto di vista finanziario, economico e tecnico. Sarebbe negato l’accesso alle commesse della Confederazione a tutti gli offerenti stranieri la cui formazione professionale non fosse fondata su un sistema duale.