Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.3.2 La vigente legislazione sugli appalti e le persone in formazione nella formazione professionale di base
La LAPub vigente non consente di tener conto della formazione di persone nella formazione professionale di base quale criterio di aggiudicazione. Il Consiglio federale ha tuttavia tenuto in considerazione – nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente – la richiesta dell’iniziativa parlamentare 03.445, introducendo il 1° gennaio 2010 nell'OAPub il nuovo articolo 27 capoverso 3, secondo cui:
«In caso di offerte equivalenti il committente tiene conto della misura nella quale l’offerente offre posti di formazione.»
Nei commenti alla OAPub riveduta, il Consiglio federale stabilisce quanto segue:
«Se due offerte di offerenti svizzeri, vale a dire di offerenti con sede o stabile organizzazione in Svizzera sono equivalenti, l’aggiudicazione va accordata all’offerente che offre un numero maggiore di posti di lavoro e si assume in tal modo una responsabilità economica globale. Offerte equivalenti sono considerate offerte con uguale punteggio. Tra i posti di formazione possono essere annoverati (a seconda del settore) oltre agli apprendistati anche ad esempio posti di praticantato e posti per dottorandi. Ai fini della valutazione dell’offerta di formazione, il committente si basa in generale sul rapporto tra il numero dei posti di formazione e l’effettivo totale del personale dell’azienda onde evitare che le piccole imprese siano svantaggiate rispetto alle più grandi. Il numero dei posti di formazione messi a disposizione non può costituire un criterio di idoneità o di aggiudicazione, in quanto si mescolerebbero criteri di idoneità e criteri di aggiudicazione legati e non legati alla prestazione. Una miscela siffatta restringerebbe il margine di concorrenza e distorcerebbe l’accertamento dell’offerta economicamente più favorevole. La disposizione è applicabile soltanto agli offerenti con stabile organizzazione in Svizzera. Si correrebbe altrimenti il rischio di discriminare offerenti esteri provenienti da uno Stato membro dell’AAP o da altri Stati con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo internazionale. La maggior parte di questi Stati non dispone di una struttura formativa professionale confrontabile con quella svizzera.» (rapporto esplicativo sulla modifica dell’OAPub del 1° gennaio 2010, pag. 20).
2.1.4 Diritto cantonale
I principi del diritto sugli appalti pubblici dei Cantoni sono stabiliti nel concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (CIAP). I servizi di aggiudicazione di Cantoni e Comuni sottostanno al rispettivo ordinamento sugli appalti fondato su questo concordato. Una panoramica degli atti normativi cantonali si trova nella piattaforma per la pubblicazione dei bandi di Confederazione, Cantoni e Comuni (www.simap.ch).
La maggior parte dei Cantoni accetta, nella legislazione e nella prassi, che la formazione professionale di base serva da criterio di aggiudicazione, seppur debolmente ponderato, ma solo nei casi di aggiudicazione di appalti di valore inferiore ai valori