Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 15 pagine
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provochi una distorsione della concorrenza a scapito degli offerenti svizzeri. Poiché altri Stati non conoscono il sistema della formazione duale, i posti di praticantato dovrebbero essere considerati equivalenti affinché il nuovo criterio di aggiudicazione sia compatibile con il GPA. In altre parole, le imprese svizzere, che sono obbligate a formare apprendisti (nel senso stretto del termine), dovrebbero adempiere esigenze più severe rispetto ai concorrenti stranieri. Si fa altresì notare che non tutte le imprese sono in grado di formare apprendisti, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese di recente fondazione (segnatamente le start-up). Queste imprese sarebbero svantaggiate rispetto a quelle più grandi o affermate, situazione che contrasterebbe nettamente gli sforzi dispiegati a favore delle PMI, da un lato, e della promozione dell’innovazione, dall’altro. Inoltre, la minoranza della Commissione sostiene che occorrerebbe introdurre nuovi meccanismi di controllo e di ricorso al fine di verificare se le imprese rispettano debitamente il criterio della formazione di apprendisti, come dichiarano di fare. Ciò comporterebbe anche un importante onere amministrativo supplementare. Concludendo, la minoranza della Commissione ritiene che l’iscrizione della formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione crei un precedente politico che potrebbe condurre all'ammissione di altri criteri senza legame con le prestazioni richieste (ad es. l’integrazione dei disabili, il reclutamento di lavoratori più anziani o di persone provenienti dall’immigrazione, quote femminili nei consigli d’amministrazione ecc.).
2.5 Attuazione
Oltre all’abrogazione del capoverso 3 dell’articolo 27 OAPub, non è necessaria alcuna precisazione a livello di ordinanza.
3 Commenti alle singole disposizioni
La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) è modificata.
Ingresso
La revisione parziale della legge federale sugli acquisti pubblici offre l’occasione per modificare l’ingresso in maniera tale per cui la legge, da ora in poi, si fondi sull’articolo corrispondente della Costituzione federale del 1999.
Art. 21 cpv. 1
La menzione della formazione di persone nella formazione professionale di base nell’elenco dei criteri di aggiudicazione permette di considerare questo aspetto per determinare l’offerta più favorevole dal profilo economico.
Nell’impiego di questo criterio di aggiudicazione, gli offerenti che formano persone nella formazione professionale di base possono guadagnare punti. Gli offerenti che non dispongono di posti di tirocinio possono comunque partecipare alla procedura a ottenere l'aggiudicazione dell’appalto se i punti persi a livello di questo criterio sono compensati dai punti ottenuti con gli altri criteri.
Sulla base della prassi e della giurisprudenza relative ai criteri di aggiudicazione si può supporre che questo criterio verrà solo debolmente ponderato rispetto agli altri criteri di aggiudicazione. È prevedibile concretamente un fattore di ponderazione