Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 15 pagine
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soglia internazionali (cfr. ad es. il § 22 della Submissionsverordnung des Kantons Zürich del 23 luglio 2003, LS 720.11). Solo quattro Cantoni non hanno iscritto questo criterio nella loro legislazione sugli acquisti pubblici, mentre un Cantone prevede che «prestazioni particolari in materia di formazione professionale» possono costituire un criterio di idoneità.
Questo criterio è conforme alle direttive della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC), dato che viene utilizzato soltanto per gli appalti non sottoposti ai trattati internazionali, vale a dire agli appalti al di sotto dei valori soglia del GPA, dell’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Ue e degli accordi di libero scambio, dove dunque il problema di un’eventuale discriminazione di offerenti esteri non si pone1. Il settore dell'aggiudicazione di appalti inferiori a questi valori soglia è nettamente più esteso a livello cantonale che non a livello della Confederazione, sia per il numero sia per il valore degli appalti. Attualmente, non esiste alcuna statistica affidabile del numero e del valore totale delle aggiudicazioni che non rientrano nel campo d’applicazione dei trattati internazionali.
In singoli Cantoni vige una giurisprudenza differenziata riguardo all'utilizzo del criterio d'aggiudicazione «persone in formazione nella formazione professionale di base»: così, ad esempio, nel Cantone di Zurigo, il criterio non deve avere un peso troppo importante, al massimo del 10 per cento (sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo VB.2001.00215 consid. 6, confermata nella sentenza VB 2005.00526 consid. 6). In altri Cantoni è stato stabilito che il criterio della «formazione professionale di base» nell’aggiudicazione di commesse pubbliche deve essere applicato soltanto nel caso di offerte pressoché equivalenti (cfr. ad. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia BE.99.00179 del 15 settembre 1999, consid. 3, non pubblicata; sentenza del Tribunale cantonale superiore del Cantone di Uri OG V 07 45 del 7 aprile 2008, consid. 6 b; DTF 129 I 313 a conferma della decisione del Tribunale cantonale del Vallese). Inoltre, conformemente a diverse decisioni di tribunali cantonali, il numero degli apprendisti in un’impresa deve essere valutato in rapporto al numero complessivo dei collaboratori dell’impresa (cfr. ad es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo VB.2001.00215 consid. 6, confermata nella sentenza VB 2005.00526 consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale superiore di Uri del 7 aprile 2008, OG V 07 45 consid. 6 b), al fine di non discriminare le piccole imprese rispetto alle più grandi.
2.2 Diritto europeo
Nella legislazione sugli appalti, il diritto europeo ammette, a determinate condizioni, che si tenga conto di considerazioni di natura sociale. Il riferimento all’oggetto dell’acquisto deve essere previsto, l’attuazione nel contratto proporzionata, il principio dell’impiego economico delle risorse pubbliche non deve essere violato e il libero accesso per tutti i fornitori UE tutelato (Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedu-
1 Anche gli offerenti stranieri possono presentare le loro offerte in occasione della messa a concorso di appalti pubblici il cui valore è inferiore alle soglie internazionali. Tuttavia contrariamente a quanto avviene nel caso di appalti non sottoposti ai trattati internazionali, non possono pretendere il trattamento riservato agli offerenti svizzeri. Lo stesso vale per le imprese svizzere che partecipano a una procedura di aggiudicazione di commesse pubbliche all’estero. Inoltre, per gli appalti non sottoposti ai trattati internazionali, lo Stato applica di regola la procedura mediante invito. In casi siffatti, succede spesso che, a seconda del mercato, vengano invitati soltanto offerenti svizzeri.