Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 15 pagine

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2 Grandi linee del progetto

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Principio

Il diritto sugli appalti pubblici è volto a garantire la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche e la parità di trattamento di tutti gli offerenti, a favorire l’utilizzazione economica delle risorse pubbliche e a promuovere la concorrenza tra gli offerenti (art. 1 LAPub).

2.1.2 Diritto internazionale

Il diritto sugli appalti pubblici va sempre considerato nel contesto internazionale. Le disposizioni della legislazione federale sugli appalti pubblici contenute nella legge (LAPub) e nell’ordinanza (OAPub) attuano le prescrizione dei trattati internazionali che la Svizzera si è impegnata a rispettare. Sono determinanti il GPA, l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (accordo bilaterale 0.172.052.68) e i diversi accordi di libero scambio stipulati nel quadro dell’AELS o direttamente con la Svizzera.

Il diritto internazionale sugli appalti è fondato sulla reciprocità. Ciò significa che le misure di liberalizzazione sono efficaci soltanto nei confronti degli Stati membri che accordano la reciprocità alla Svizzera. L’elenco degli enti aggiudicanti assoggettati e l’accesso al mercato da parte di imprese svizzere ad appalti pubblici all’estero nell’ambito del GPA vengono negoziati individualmente con ogni Stato contraente. Le disposizioni di non discriminazione contenute nei trattati internazionali sugli appalti pubblici permettono alla Svizzera di garantire l’accesso degli offerenti svizzeri agli appalti all’estero e, nel caso di problemi di accesso al mercato, di difendersi con successo.

Le commesse pubbliche, di una determinata entità e che raggiungono un cosiddetto valore soglia devono essere aperte alla concorrenza degli offerenti degli Stati contraenti di accordi internazionali. La procedura per le commesse pubbliche della Confederazione che raggiungono questo valore soglia viene regolamentata nella LAPub: le commesse devono essere bandite pubblicamente per l’aggiudicazione e agli offerenti degli Stati contraenti deve essere consentito di presentare le loro offerte senza essere discriminati rispetto agli offerenti svizzeri. Le norme circa la procedura concernente le commesse pubbliche d'importo inferiore al valore soglia si trovano nel capitolo 3 dell’OAPub.

In campo internazionale, i valori soglia sono sottoposti a fluttuazioni valutarie e vengono ridefiniti ogni due anni. L’ultima revisione risale al novembre del 2011. Per quanto concerne le commesse della Confederazione, questi valori sono attualmente fissati a 8,7 milioni di franchi per le opere edili, 230 000 franchi per servizi e forniture e 700 000 franchi per commesse aggiudicate tramite organizzazioni di diritto pubblico e privato che esercitano in Svizzera attività nei settori dell’erogazione dell’acqua e dell’energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni, oppure per il trasporto di persone da parte dei servizi automobilistici della Posta svizzera (RS 172.056.1). Valori soglia analoghi sono previsti dalla legislazione cantonale sugli appalti (cfr. www.simap.ch).