Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine

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camente corretta, se rispetta lo stato della tecnica e se è redditizia economicamente. I punti salienti per l’esecuzione della nuova normativa proposta sono illustrati nel capitolo 1.7 (Attuazione) e precisati a livello d’ordinanza.

1.4 Motivazione della nuova normativa

Tutti gli abitanti allacciati a un IDA causano immissioni di microinquinanti, inquinando così le acque. Se tutti partecipano finanziariamente al potenziamento degli IDA interessati pagando una tassa sulle acque di scarico, si riesce ad allinearsi al principio di causalità. In particolare, in questo modo è possibile attuare una soluzione di finanziamento semplice e pragmatica a livello dell’esecuzione.

Sono state prese in esame anche soluzioni di finanziamento alternative applicabili a livello nazionale:

 teoricamente sarebbe possibile seguire il principio di causalità introducen-

do una tassa sui prodotti contenenti sostanze problematiche. Tuttavia,

da un’analisi più approfondita è emerso che già soltanto l’esame approssimativo della grande quantità di prodotti potenzialmente rilevanti e dei loro componenti problematici, anche se fosse fattibile sarebbe attuabile a livello tecnico d’esecuzione soltanto con un onere talmente elevato da non risultare proporzionale a fronte del fabbisogno di finanziamento. Nettamente contro questo tipo di tassa vi sono anche motivi tecnici legati al commercio estero. La tassa è quindi stata scartata;

 un finanziamento attingendo alle entrate fiscali sarebbe fondamentalmente ipotizzabile. Esso non avrebbe però alcun nesso diretto con

l’immissione di sostanze organiche in tracce, bensì avverrebbe secondo il «principio per cui la comunità paga» e, dunque, non in base al principio del «chi inquina paga». Inoltre, un finanziamento di questo tipo comporterebbe un ulteriore carico per le finanze della Confederazione. Un’imposta speciale (ad es. la metà dell’un per mille dell’imposta sul valore aggiunto) non è affatto sensata a causa dell’onere a livello dell’esecuzione per le somme ingenti qui in discussione.

1.5 Risultati della consultazione

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1.6 Confronto con il diritto europeo

Dal diritto internazionale non deriva alcun obbligo per la Svizzera che risulti incompatibile con le modifiche legislative proposte.

Dal 2000 nell’Unione Europea (UE) è in vigore la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, DQA). Questa direttiva prevede di creare un quadro a livello comunitario per la protezione delle acque interne e delle acque superficiali, delle acque di transizione e delle acque costiere nonché delle acque sotterranee. La DQA non è vincolante per la Svizzera: da questa direttiva non deriva alcun obbligo diretto per la Svizzera. La DQA con-