Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine

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1.3 La nuova normativa proposta

Occorre introdurre una tassa sulle acque di scarico a livello svizzero con cui finanziare le misure necessarie negli IDA per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Il presente progetto mira a istituire la necessaria base legale.

Alla Confederazione viene conferita la facoltà di riscuotere una tassa presso tutti i detentori degli IDA. La tassa viene riscossa in base al numero di abitanti allacciati a ogni IDA. La quasi totalità (circa il 97 per cento) dei 7,9 milioni di abitanti della Svizzera è allacciata a un IDA. È così garantita una partecipazione finanziaria della popolazione a livello nazionale.

I costi d’investimento per il potenziamento di poco più di 100 IDA sono stimati, in base ai calcoli attuali, a 1,2 miliardi di franchi; in confronto, il valore di sostituzione dell’infrastruttura pubblica per lo smaltimento delle acque di scarico ammonta a 80 miliardi di franchi. Con un’attuazione delle misure sull’arco di 20 anni, ogni anno vengono investiti circa 60 milioni di franchi. Si stima che i costi di gestione supplementari dopo il potenziamento ammonteranno a 75 milioni di franchi all’anno. Al termine dell’attuazione del pacchetto di misure, i costi addizionali complessivi ammonteranno a circa 130 milioni di franchi all’anno (costi di gestione, costi per contrastare il deprezzamento per vetustà e costi per gli interessi). Ciò corrisponde più o meno al sei per cento degli attuali costi complessivi per lo smaltimento delle acque di scarico (2,2 miliardi di franchi all’anno). Questi costi addizionali si situano nella fascia delle attuali differenze a livello di tasse tra i diversi IDA, risultanti dalle caratteristiche peculiari locali (ad es. secondo il metodo di depurazione scelto).

Con la tassa sopracitata viene cofinanziato esclusivamente il potenziamento mirato degli IDA con l’obiettivo di eliminare le sostanze organiche in tracce, introducendo un finanziamento speciale a scopo vincolato. La Confederazione assicura di devolvere, da tale finanziamento speciale, un’indennità pari al 75 per cento da destinare alla costruzione e all’acquisizione di impianti e installazioni per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA. Dato che il potenziamento interessa soltanto un numero limitato di IDA (che dovranno affrontare, oltre ai costi d’investimento, anche costi di gestione successivi più elevati) è giustificato indennizzare un’alta percentuale dei costi d’investimento. Questo tipo di indennità è stato richiesto anche dai Cantoni in occasione dell’indagine conoscitiva. Invece, una più ampia indennità

– che copra quindi anche i costi di gestione e i costi per contrastare il deprezzamento per vetustà – non è adeguata poiché l’esecuzione risulta molto più onerosa rispetto alla limitazione delle indennità ai soli investimenti iniziali. Inoltre va considerato che i costi addizionali saranno compensati in parte dal beneficio economico ed ecologico che la misura attuata avrà in loco.

Per finanziare il 75 per cento degli investimenti iniziali sono necessari ogni anno 45 milioni di franchi. A tale scopo occorre riscuotere una tassa annua media di sei franchi per abitante allacciato. A causa delle incertezze sulle stime dei costi di circa il 20 per cento, e al fine di poter indennizzare senza troppi ritardi gli investimenti inizialmente ingenti tra il 2015 e il 2020, l’ammontare massimo della tassa annua deve venire fissato a nove franchi per abitante allacciato.

Le indennità sono versate unicamente se la soluzione prevista è basata su una pianificazione commisurata agli obiettivi, se garantisce una protezione delle acque tecni-