Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine
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Il capoverso 4 obbliga gli IDA soggetti al pagamento della tassa ad accollarla a chi causa i microinquinamenti. Gli IDA hanno dunque la possibilità di applicare le norme sul finanziamento della tassa anche a singole industrie o imprese artigianali che immettono nelle acque sostanze organiche in traccia.
Art. 61 Titolo
Il titolo dell’attuale articolo 61 della LPAc viene precisato perché d’ora in poi negli IDA, oltre all’eliminazione dell’azoto, viene promossa finanziariamente da parte della Confederazione anche l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce.
Art. 61a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque
di scarico
Il capoverso 1 sancisce che la Confederazione assicura di devolvere ai Cantoni indennità a copertura delle misure necessarie, conformemente alle esigenze stabilite nell’OPAc, per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque. In base all’articolo 63 della LPAc, l’attribuzione delle indennità è subordinata alle seguenti condizioni generali: le misure devono essere basate su una pianificazione commisurata agli obiettivi, devono garantire una protezione delle acque tecnicamente corretta, devono rispettare lo stato della tecnica e devono essere redditizie economicamente.
Un’ulteriore condizione per la concessione di indennità per le misure necessarie prevede inoltre che gli IDA inizino a realizzare le misure entro un lasso di tempo di 20 anni dall’entrata in vigore delle nuove norme.
Secondo il capoverso 3, per il 75 per cento dei costi computabili vi è un diritto all’indennità. Secondo l’articolo 58 dell’OPAc sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e direttamente necessari per adempiere (in maniera commisurata agli obiettivi) al compito per il quale sussiste il diritto ai contributi. Nel caso della costruzione di canalizzazioni di collegamento, possono venire computati al massimo soltanto i costi che sarebbe stato necessario pagare se nell’IDA in questione si fossero attuate le misure di cui sopra. Non sono computabili, in particolare, né emolumenti né imposte.
La procedura per la concessione di indennità ricalca la procedura già oggi prevista dall’articolo 61c segg. OPAc per la concessione di indennità nel singolo caso.
Art. 84
L’attuale articolo 84 capoverso 1 della LPAc e il diritto ai sussidi della Confederazione contengono il principio secondo cui non possono venire accordate indennità se, già prima della revisione legislativa, si è iniziato ad attuare un progetto per il quale viene introdotto un diritto a indennità solo dopo tale revisione. Per le indennità a copertura delle misure negli IDA per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce, è necessario prevedere un’eccezione a tale regola: nella fattispecie, dovranno poter essere cofinanziate retroattivamente le misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce che sono già state attuate a partire dal 1° gennaio 2012 e che diventeranno obbligatorie in base alle nuove esigenze inscritte nell’OPAc.