Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine
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8000 abitanti allacciati. In casi eccezionali motivati, ciò può valere anche per gli IDA con un numero di abitanti allacciati tra 1000 e 8000.
Nell’OPAc viene parimenti sancito che le misure necessarie devono essere eseguite in un arco di tempo di 20 a partire dall’entrata in vigore della modifica. Inoltre dette misure devono venire attuate entro e non oltre cinque anni dal momento in cui viene assicurata l’attribuzione delle indennità.
I Cantoni provvedono alla pianificazione di massima delle misure necessarie per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle acque di scarico, decidendo anche lo scaglionamento temporale della loro attuazione. Per i bacini imbriferi di acque ubicati in più di un Cantone, la pianificazione viene coordinata da parte del Cantone che conta la percentuale più elevata della superficie del bacino imbrifero.
Per quanto riguarda l’immissione delle acque di scarico industriali nelle acque, non viene inscritto nessun nuovo requisito nell’OPAc: infatti in questo caso, già ora vige l’obbligo di adottare le misure necessarie in base allo stato della tecnica al fine di evitare inquinamenti delle acque. Le prescrizioni già esistenti sono quindi sufficienti ai fini di un’efficace protezione delle acque. Le misure negli IDA in relazione alle sostanze organiche in tracce devono venire armonizzate con le misure per l’immissione delle acque di scarico industriali nelle acque oppure nelle canalizzazioni pubbliche.
Indennizzo delle misure
La Confederazione accorda, nel quadro di progetti singoli, un’indennità pari al 75 per cento per gli investimenti iniziali dei procedimenti tecnici per l’eliminazione delle sostanze in tracce negli IDA che devono venire potenziati conformemente alle nuove esigenze sancite dall’OPAc per quanto riguarda l’immissione di acque di scarico comunali nelle acque.
Invece di corrispondere un’indennità a un IDA per la costruzione e l’acquisizione di impianti e installazioni per l’eliminazione delle sostanze in tracce, è parimenti possibile indennizzare la costruzione di canalizzazioni di collegamento verso un altro IDA ubicato nelle vicinanze, il quale dopo l’allacciamento adempie alle esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. In tal caso può venire computata al massimo la stessa somma che sarebbe stato necessario pagare se nell’IDA in questione fossero state attuate le misure di potenziamento.
Tramite il contributo al finanziamento del potenziamento dell’IDA interessato, la Confederazione provvede ad eseguire il coordinamento a livello nazionale delle misure e offre ai Cantoni un aiuto in tal ambito, soddisfacendo così la richiesta avanzata da un nutrito numero di interpellati nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla modifica dell’OPAc. Ciò consente di garantire un’attuazione delle misure uniforme, efficace, economica e adeguata.
1.8 Stralcio dal ruolo di interventi parlamentari
Con l’adozione del presente Messaggio e della modifica della legge sulla protezione delle acque, può venire stralciato dal ruolo il seguente intervento parlamentare: