Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine
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2011 M 10.3635
Elementi in tracce nelle acque di scarico. Finanziamento della loro eliminazione conformemente al principio del chi inquina paga (S 28.9.10, CAPTE-S; N 15.3.11)
2 Commento ai singoli articoli Modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)
Art. 60a Titolo
Nel Capitolo 3 («Finanziamento») della LPAc, oltre al già esistente articolo 60a riguardante le tasse sulle acque di scarico riscosse dai Cantoni, viene introdotto un nuovo articolo sulla tassa sulle acque di scarico riscossa dalla Confederazione e finalizzata a finanziare le misure negli IDA per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Di conseguenza all’attuale articolo 60a della LPAC viene aggiunto il titolo «Tasse sulle acque di scarico dei Cantoni».
Art. 60b Tassa sulle acque di scarico della Confederazione
Il capoverso 1 disciplina l’obbligo per gli IDA di versare alla Confederazione una tassa sulle acque di scarico. I relativi proventi possono venire utilizzati soltanto per finanziare gli impianti e le installazioni per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA, oppure la costruzione di canalizzazioni di collegamento verso un IDA ubicato nelle vicinanze, che, una volta allacciato, adempie alle esigenze in materia di eliminazione delle sostanze organiche in tracce, nonché a copertura dell’onere della Confederazione a livello di esecuzione in relazione al nuovo finanziamento speciale (cfr. al riguardo la cifra 3.1).
Il capoverso 2 stabilisce che l’importo della tassa è basato sul numero di abitanti allacciati agli IDA. Questo numero viene rilevato periodicamente dai Cantoni e notificato alla Confederazione. Nell’OPAc occorre introdurre a tale scopo un obbligo di notifica del numero di abitanti allacciati. Un coinvolgimento dell’industria e dell’artigianato in corrispondenza della quota di sostanze organiche in tracce da essi prodotti non risulta fattibile nel quadro della determinazione della base di calcolo, perché non è noto da dove, e in quale quantità, tali sostenze provengano esattamente.
Il capoverso 3 obbliga il Consiglio federale a fissare l’aliquota della tassa in corrispondenza dei costi da prevedere e quindi a emanare mediante ordinanza norme che avrebbero rango di legge. Dato che non sussiste più alcun diritto all’indennità per le misure la cui attuazione pratica non è stata iniziata entro 20 anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, dopo il finanziamento delle ultime misure non vi saranno più altri costi e la riscossione della tassa verrà quindi soppressa. Ciò sarà il caso, presumibilmente, al più tardi nel 2040. Inoltre, il Consiglio federale viene incaricato di emanare disposizioni d’esecuzione sulla procedura da applicare per la riscossione della tassa. Il Consiglio federale in questo contesto è autorizzato a prevedere che la procedura per la riscossione della tassa può venire eseguita per il tramite dei Cantoni, in particolare nel caso dei Cantoni che già oggi riscuotono una tassa.