Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 15 pagine

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nale per connessione materiale, come quella sancita dall’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale.

5.2 Forma dell’atto

Come illustrato alla cifra 5.1, per la modifica di legge proposta sono sufficienti le disposizioni vigenti della Costituzione. Non è necessaria nessuna modifica della Costituzione. In base all’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 20025 sull’Assemblea federale, quest’ultima emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Nel caso di tasse pubbliche, in questa categoria rientrano in particolare la descrizione della cerchia delle persone assoggettate al pagamento della tassa (contribuenti), l’oggetto della tassa nonché la base per il suo calcolo.

5.3 Assoggettamento al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questo vale indipendentemente se le nuove spese vengono finanziate attingendo ai mezzi ordinari della Confederazione oppure tramite introiti incassati a scopo vincolato. L’articolo 61a è pertanto assoggettato al freno delle spese.

5.4 Rispetto dei principi sanciti dalla legge sui sussidi

Nel caso del previsto contributo finanziario delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle acque di scarico, si tratta di indennità ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 19906 (LSu). La relativa disposizione ottempera alle condizioni e ai particolari principi validi per la concessione di indennità sanciti nel capitolo 2 della LSu.

Nei capitoli 1.1, 1.2 e 1.4 sono stabiliti i motivi per il cofinanziamento dell’eliminazione delle sostanze organiche in tracce.

Un sovvenzionamento globale nel quadro di accordi programmatici nel presente caso non è opportuno, poiché i benefici di un simile sovvenzionamento interessano a livello nazionale soltanto circa 100 IDA e le prescrizioni relativamente chiare sugli impianti da potenziare. Per questo motivo, le indennità vengono concessi nel singolo caso. Vengono sovvenzionate le misure che, in particolare, si basano su una pianificazione dei Cantoni commisurata agli obiettivi e che sono redditizie economicamente. Le misure di potenziamento dei Cantoni vengono dirette soprattutto per mezzo di tale pianificazione. La procedura ricalca la procedura già oggi in vigore per i sussidi concessi nel singolo caso in conformità con il diritto in materia di protezione delle acque.

Dato che le misure vanno attuate entro un lasso di tempo di 20 anni, per il sovvenzionamento qui in oggetto è prevista una durata limitata.

5 RS 171.10

6 RS 606.1