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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a un nuovo ingresso (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne l’immagine del volto e le impronte digitali. Trasmette all’UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.

4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

5 L’UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera.

6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l’UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità nel luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati al servizio preposto alla stesura del documento di viaggio conformemente all’allegato 1.

7 Il servizio preposto alla stesura consegna il documento di viaggio direttamente all’indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all’UFM. Esso li conserva per dodici mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

8 Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.

Art. 14 Procedura per l’ottenimento di un visto di ritorno

1 Lo straniero si presenta di persona davanti al servizio cantonale di migrazione per ottenere un visto di ritorno.

2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.

3 Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell’articolo 13.

4 L’UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e informa il richiedente.

5 Se il viaggio è autorizzato, il richiedente si presenta di persona davanti all’autorità cantonale competente per far rilevare i propri dati biometrici.

6 Una volta informato dell’avvenuto rilevamento dei dati, l’UFM emette il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.

7 Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.