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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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5 La durata del viaggio autorizzato e lo status del titolare sono menzionati in un passaporto rilasciato conformemente al capoverso 4. Possono altresì essere menzionati il motivo e lo scopo del viaggio.

Art. 5 Certificato d’identità per richiedenti l’asilo

1 Un certificato d’identità può essere rilasciato a un richiedente l’asilo per preparare la partenza o il trasferimento definitivo nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 Se con ciò la partenza dalla Svizzera è accelerata o agevolata, dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo può essere rilasciato un certificato d’identità anche a un richiedente l’asilo con decisione negativa.

Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo

Per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile l’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 7 Visto di ritorno

1 A una persona bisognosa di protezione e a una persona ammessa provvisoriamente titolari di un documento di viaggio nazionale valido e riconosciuto dalla Svizzera è rilasciata su richiesta, per viaggi all’estero, un’autorizzazione a un nuovo ingresso sotto forma di visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del 22 ottobre 20088 sulla procedura d’entrata e di rilascio del visto.

2 L’UFM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 4.

3 Un richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo respinto ottiene un visto di ritorno in vista della partenza se lo Stato di destinazione lo richiede.

4 Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri secondo l’articolo 4 capoverso 4 non sono soggette all’obbligo di richiedere un visto di ritorno.

Art. 8 Motivi del viaggio

1 I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente non sono autorizzati a viaggiare all’estero. In via eccezionale, l’UFM può autorizzare un viaggio:

a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto;

b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;

c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione.

8 RS 142.204