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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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Art. 11 Effetti giuridici
1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero.
2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.
3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza.
4 Il certificato d’identità per richiedenti l’asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido.
Art. 12 Durata di validità
1 I documenti di viaggio sono validi:
a. il titolo di viaggio per rifugiati: 5 anni;
b. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2: 5 anni;
c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 4: 7 mesi;
d. il certificato d’identità: 7 mesi;
e. documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata.
2 Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di 7 mesi.
3 L’UFM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.
4 La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.
5 Se durante un periodo protratto è impossibile procedere alla produzione, anziché i documenti di viaggio di cui agli articoli 3 e 4 l’avente diritto ottiene un certificato d’identità di cui all’articolo 5.
Art. 13 Procedura per l’ottenimento di un documento di viaggio
1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri all’attenzione dell’UFM.
2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previsto.