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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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2 L’UFM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.

3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

4 Una persona ammessa provvisoriamente può altresì essere autorizzata a viaggiare durante al massimo 30 giorni all'anno:

a. per motivi umanitari;

b. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.

5 Nell’esaminare una domanda ai sensi del capoverso 4, l’UFM considera il grado d’integrazione dell’interessato.

6 Un viaggio secondo il capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo a titolo eccezionale in casi debitamente motivati.

7 I capoversi 1-6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.

Art. 9 Assenza di documenti

1 È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di provenienza e:

a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d’origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o

b. per il quale l’ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d’origine o di provenienza non motivano l’assenza di documenti.

3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza.

4 L’assenza di documenti è accertata dall’UFM nell’ambito dell’esame della domanda.

Art. 10 Deposito di documenti di viaggio esteri

1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.

2 L’UFM può riconsegnare i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero oppure in vista della proroga del documento di viaggio straniero.