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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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2 L’UFM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.
3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
4 Una persona ammessa provvisoriamente può altresì essere autorizzata a viaggiare durante al massimo 30 giorni all'anno:
a. per motivi umanitari;
b. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.
5 Nell’esaminare una domanda ai sensi del capoverso 4, l’UFM considera il grado d’integrazione dell’interessato.
6 Un viaggio secondo il capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo a titolo eccezionale in casi debitamente motivati.
7 I capoversi 1-6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.
Art. 9 Assenza di documenti
1 È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di provenienza e:
a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d’origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o
b. per il quale l’ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.
2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d’origine o di provenienza non motivano l’assenza di documenti.
3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza.
4 L’assenza di documenti è accertata dall’UFM nell’ambito dell’esame della domanda.
Art. 10 Deposito di documenti di viaggio esteri
1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.
2 L’UFM può riconsegnare i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero oppure in vista della proroga del documento di viaggio straniero.