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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
(ODV)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544sullo statuto degli apolidi,
ordina:
Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione a un nuovo ingresso
1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:
a. titoli di viaggio per rifugiati;
b. passaporti per stranieri;
c. certificati d’identità per richiedenti l’asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d’asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato;
d. documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri;
2 L’UFM può emanare un’autorizzazione a un nuovo ingresso sotto forma di visto di ritorno.
1 RS 142.20
2 RS 142.31
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.40
2011–......