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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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Art. 21 Revoca

1 L’UFM revoca un documento di viaggio, se:

a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;

b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera a;

c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;

d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;

e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;

f. la sua durata di validità è scaduta.

2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti all’UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. L’UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

Art. 22 Emolumenti

1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell’emolumento rischia di ritardare la partenza.

2 L’UFM può riscuotere un emolumento secondo l’allegato 2 per documento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.

3 Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2.

4 La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 3. L’UFM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. L’UFM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto alla produzione dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.

5 Se l’UFM emana una decisione formale di rifiuto impugnabile, può essere prelevato un emolumento supplementare secondo l’allegato 2.

Art. 23 Emolumento speciale

Se è applicabile l’articolo 18 capoverso 2, l’UFM può prelevare un emolumento fino a 300 franchi per i necessari accertamenti effettuati.