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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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e. permanga all’estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o del passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;
f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
Art. 32 Disposizione transitoria per il visto di ritorno
Fino alla messa in vigore completa del rilevamento biometrico sul territorio svizzero nel quadro del sistema centrale d’informazione visti, l’articolo 14 ha il tenore seguente:
Art. 14 Procedura per l’ottenimento di un visto di ritorno
1 Lo straniero si presenta di persona davanti all’autorità cantonale per ottenere un visto di ritorno.
2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.
3 Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell’articolo 13.
4 L’UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e fa pervenire al titolare il documento di viaggio munito del visto di ritorno.
Art. 33 Disposizione transitoria
Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ..........
… In nome del Consiglio federale svizzero :
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova