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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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5 Le altre pretese degli interessati sono rette dall’articolo 25 LPD.
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 20 gennaio 201013 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.
Art. 31 Diritto previgente: modifica
1. L'ordinanza del 24 ottobre 200714 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. c Documenti di legittimazione esteri
2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:
c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall’UFM giusta l’articolo 4 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del ... 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
2. L’ordinanza dell’11 agosto 199915 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) è modificata come segue:
Art. 26a16 Estinzione dell’ammissione provvisoria
L’ammissione provvisoria si estingue giusta l’articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:
a. presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
c. soggiorni durante oltre 30 giorni all’estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 dell'ordinanza del ... (nuova data)17 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;
d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;
13RU 2004 4577, 2006 3369 4869 n. I 5, 2007 5619, 2008 4943 n. I 8, 2010 621 art. 24
14 RS 142.201
15 RS 142.281
16 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
17 [RU 2004 4577, 2006 3369 4869 n. I 5, 2007 5619, 2008 4943 n. I 8. RU 2010 621 art. 24]. Vedi ora: l’O del 20 gen. 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (RS 143.5).