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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;

d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;

e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto;

f. l’ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa il regolamento attuale del soggiorno dello straniero non sono più validi.

2 Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l’UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.

Art. 19 Perdita

1 Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

2 Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita all’UFM.

3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati all’UFM che li rende inservibili.

5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:

a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;

b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all’annuncio di perdita dell’UFM.

Art. 20 Sostituzione

1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 21.

2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.