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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine
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Art. 24 Accertamenti all’estero
Per accertamenti approfonditi all’estero, l’UFM calcola l’emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell’ordinanza del 29 novembre 200610sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.
Art. 25 Riscossione degli emolumenti e delle spese
Salvo l’emolumento prelevato dai Cantoni per la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 o 14 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell’accettazione della domanda.
Art. 26 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200411sugli emolumenti.
Art. 27 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio
L’autorizzazione per consultare e trattare i dati dell’ISR secondo l’articolo 111 LStr è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 28 Archiviazione dei dati
1 I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM.
2 I dati memorizzati nell’ISR per un documento d’identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.
Art. 29 Protezione dei dati
1 Ogni straniero può domandare per scritto all’UFM se nell’ISR sono elaborati dati che lo riguardano.
2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nell’ISR.
3 Per rifiutare, limitare o differire l’informazione richiesta è applicabile l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati (LPD).
4 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.
10RS 191.11
11 RS 172.041.1
12 RS 235.1