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Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 19 pagine

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Art 15 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

La modifica del titolo concerne unicamente il testo italiano e tedesco

1 L’autorità cantonale competente effettua una fotografia digitale del richiedente. Per quanto concerne i requisiti della fotografia, è applicabile per analogia l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 settembre 20029 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI). Se il richiedente dispone di una fotografia digitale, la competente autorità cantonale ne controlla la qualità e decide se soddisfa i requisiti.

2 L’autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice.

3 Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea.

4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio con una validità ridotta a dodici mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.

Art. 16 Restituzione e annullamento di documenti di viaggio

1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inservibili dall’UFM.

2 Possono, su richiesta, essere consegnati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

Art. 17 Trattamento

I documenti di viaggio vanno trattati con cura.

Art. 18 Rifiuto

1 L’UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz’altro supporre che l’altro genitore sia d’accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest’ultimo;

b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno fosse in contrasto con una decisione pronunciata da un’autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;

9 RS 143.11