Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 18 pagine

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5.1.4 Art. 36 cpv. 3 (aree d'atterraggio per operazioni di soccorso)

L'equiparazione delle aree d'atterraggio per operazioni di soccorso ai campi d'aviazione suscita molte opposizioni.34 Si temono infatti maggiori oneri amministrativi, dovuti in particolare a procedure di autorizzazione, di approvazione dei piani ed eventualmente di ricorso. Sempre secondo questi pareri contrari, il sistema attuale ha dato assolutamente buoni risultati ed è quindi sufficiente, ragione per la quale un ulteriore influsso della Confederazione viene ritenuto sproporzionato e inauspicato, anche per motivi di costi. Per ragioni legate ai servizi medici di pronto soccorso è assolutamente necessario mantenere l'attuale rete di aree d'atterraggio degli ospedali, condizione che non sarebbe garantita invece in caso di attuazione della modifica proposta. In alternativa si propone un riequipaggiamento di dette aree secondo le regole dell'ICAO (annex 14 vol. II) e l'attuazione delle direttive AESA, delle raccomandazioni del CASO nonché delle attuali direttive dell'UFAC.35 Soltanto il Cantone dei Grigioni e SWISS si dichiarano a favore della modifica proposta, per ragioni legate alla maggiore sicurezza e alla protezione dell'ambiente.

5.1.5 Art. 36a (categorie di aerodromi)

La maggior parte dei partecipanti accoglie favorevolmente l'introduzione di categorie di aerodromi.36 Vi è praticamente unanimità nel ritenere che il sistema attuale vada sostituito con uno differenziato che favorisca il rafforzamento della competitività nell'ambito dell'aviazione. Ciò tuttavia non dovrebbe generare un aumento di oneri e costi, anzi dovrebbe derivarne uno sgravio finanziario. Singoli partecipanti si chiedono se siano necessarie tre categorie invece di una suddivisione basata su criteri pragmatici.37 In questo contesto si chiede una delimitazione della categoria C aerodromi.38 Anche diversi aerodromi regionali39 sono a favore della regolamentazione proposta, tuttavia chiedono una suddivisione specifica dei loro impianti in determinate categorie (nessuna limitazione alla categoria B per Berna e Lugano). AeCS respinge inoltre l'obbligo di ammettere utenti per i campi d'aviazione.

5.1.6 Art. 36c (condizioni per il rilascio della concessione/ capacità economica)

La proposta relativa alle condizioni per il rilascio di una concessione viene accettata a grandi linee. Secondo il parere degli aeroporti di Zurigo e di Lugano, la prova della capacità economica che deve fornire l'esercente deve restare possibilmente esigua o non comportare un onere supplementare. L'Unione delle città svizzere (UCS) sottolinea che nella legge verrebbero a mancare i parametri di riferimento sui quali il Consiglio federale intende basare la sua ordinanza sui requisiti in materia di capacità economica. Inoltre il capoverso c dovrebbe essere focalizzato sulla fase di rilascio della concessione, facendo anche riferimento all'attuale articolo 12 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).40 Secondo VSF andrebbe esplicitato cosa si intende con l'espressione «sufficiente capacità economica». Rega propone che la prova della capacità economica si basi sulle direttive in materia di reporting del diritto della società anonima.

34 Cantoni di AG, FR, GE, NE, TI, TG, VS, ZH, ospedali cantonali di Aarau, Grigioni, Bündner Spital- und Heimverband, H+ (Gli Ospedali Svizzeri), Inselspital di Berna, Rega, SHA, PLR, PPD, USAM.

35 Cantone di ZH, Rega, SHA.

36 FZAG, Swiss, SIAA, Aerosuisse, VSF.

37 Rega, Pilatus, UCS.

38 PSS, WWF, Lärmliga.

39 ALPAR, Birrfeld, Les Eplatures, Grenchen.

40 SIAA.