Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 18 pagine

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nire, mediante decisione o ordinanza, le procedure di volo al di fuori degli aerodromi. Secondo alcuni partecipanti alla consultazione, la definizione delle rotte di volo dovrebbe essere disciplinata in un'ordinanza. Ciò consentirebbe una netta abbreviazione delle procedure.47

Il Cantone di Svitto sottolinea che, nell'ambito della procedura di audizione, devono essere coinvolte le competenti autorità cantonali e che l'articolo 36f va completato in tal senso.

Per quanto riguarda le modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio, SIAA e gli aeroporti di Berna e Zurigo chiedono che non sia più possibile una proroga della scadenza secondo il diritto vigente. Inoltre la pubblicazione negli organi ufficiali dei Comuni andrebbe sostituita con un comunicato stampa dell'UFAC e con la messa in linea della domanda su Internet, in quanto l'attuale procedura è troppo costosa e non più al passo con i tempi.

5.1.9 Art. 38 cpv. 1 (aerodromi militari utilizzabili anche a scopi civili)

Una regolamentazione con una chiara definizione di competenze e valori soglia viene sostanzialmente accolta con favore. Tuttavia si chiede che la legge comprenda i principi di base di tale regolamentazione.48 Un'ulteriore regolamentazione dovrebbe essere limitata al necessario, per evitare lunghe procedure dovute a doppie approvazioni.49 Inoltre andrebbero rafforzate le sinergie tra gli aerodromi militari e quelli civili dove si svolge regolarmente il traffico aereo della Confederazione.50 Nei pareri espressi in questo contesto si sottolinea inoltre la necessità di evitare che nello stesso aerodromo valgano principi e regolamenti diversi da parte di diversi Dipartimenti (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [DDPS] e Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC]). UCS fa notare che su un aerodromo di tal genere l'uso da parte dell'aviazione civile non può avvenire con le stesse modalità dell'aviazione militare in tutte le ore diurne e notturne, in quanto ciò comporterebbe una distorsione della concorrenza.

5.1.10 Art. 40 cpv. 3 (portata dei servizi della sicurezza aerea)

Solo l'aerodromo di Birrfeld e AOPA chiedono che la disposizione venga cancellata senza sostituzione con un'altra norma. Gli altri pareri sono critici, ma sostanzialmente non contrari. Nel complesso, il contenuto del capoverso viene considerato ancora poco concreto. Si lamenta infatti la mancanza dei principi alla base della regolamentazione nella legge.51 Si esprime inoltre incertezza quanto alle conseguenze sul piano dei costi. In questo contesto si esige che la Confederazione si assuma l'onere del finanziamento di tali servizi della sicurezza aerea.52 Secondo AeCS, gli esercenti degli aerodromi dovrebbero poter stabilire quali servizi sono in grado di sostenere sul piano finanziario. Per Skyguide sarebbe più sensato che il Consiglio federale definisca solo i requisiti minimi, in quanto in futuro anche gli aerodromi regionali avranno la responsabilità del finanziamento dei servizi della sicurezza aerea. UCS dubita che il principio della disposizione sia conforme alle regolamentazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative al "Single European Sky".

47 Aerosuisse, SIAA, ALPAR e FZAG.

48 Centre Patronal, UCS, Rega, Cantone di ZH.

49 ASA.

50 ALPAR.

51 Centre Patronal, USAM, UCS.

52 AeCS, UCS, Pilatus.