Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine

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3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le entrate della TTPCP per i Cantoni resteranno invariate, dato che le modifiche proposte non generano né maggiori né minori entrate.

Gli adeguamenti delle procedure comporteranno oneri supplementari solo marginali per i Cantoni. Le autorità d’esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare controlli posticipati devono infatti verificare il segnale prescritto all’articolo 13b OTTP all’atto dei collaudi periodici del veicolo o dei controlli sul traffico pesante, mentre le organizzazioni di protezione civile devono richiedere, per il tramite dell’organo cantonale responsabile della protezione civile e dell’UFPP, l’esenzione dalla TTPCP per veicoli da esse noleggiati.

3.3 Ripercussioni economiche

Le modifiche mirano soprattutto a evitare abusi e distorsioni della concorrenza e vanno pertanto valutate positivamente dal punto di vista economico.

I detentori di veicoli che finora presentavano mensilmente alla DGD una domanda di presa in considerazione del carico sull’asse (all’incirca 250 imprese o persone interessate) saranno sgravati dal punto di vista amministrativo. Essi dovranno, per contro, prevedere un maggiore onere finanziario se non potranno più ridurre il peso dei propri veicoli.

Le imprese di trasporto che, ai sensi dell’articolo 6 OTV, effettuano trasferimenti dagli aeroporti soggetti a concessione (ca. 7-10 imprese) devono prevedere, per ogni veicolo e a seconda della grandezza e dell’ulteriore impiego che ne fanno nel servizio di linea, un onere annuo compreso tra pochi franchi e 5000 franchi al massimo (in caso di autobus d’un peso totale eccedente 26 t impiegati esclusivamente per i trasferimenti dagli aeroporti).

Attualmente vi sono circa 2000 rimorchi assoggettati alla TTPCP con targhe trasferibili che devono essere muniti del nuovo segnale. I loro detentori dovranno assumersi le spese per la fabbricazione e l’apposizione di questo segnale.

4 Rapporto con il diritto europeo

La modifica dell’OTTP non ha alcun influsso sul rapporto con il diritto europeo. Dal punto di vista materiale la riscossione della TTPCP è disciplinata nell’accordo del 21 giugno 199924 sui trasporti terrestri.

La TTPCP è riscossa anche nel territorio del Principato del Liechtenstein e per questo motivo il relativo diritto nel Liechtenstein deve essere adeguato. La commissione mista relativa alla TTPCP sarà informata delle modifiche, affinché possa intraprendere i passi necessari.

5 Basi legali

Le disposizioni si basano sulla LTTP.

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RS 0.740.72