Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine

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registrati dai Cantoni nella licenza di circolazione (carico dell’asse, carico della sella

d’appoggio ecc.) dovrebbero essere riportati dal registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS) al sistema di rilevamento della TTPCP dell’AFD. Attualmente non esistono le interfacce necessarie. L’adeguamento del sistema elettronico, ovvero la creazione delle interfacce, comporterebbe tuttavia maggiori costi d’investimento rispetto alla non presa in considerazione dei carichi degli assi.

2.1.9 Art. 13a

Il nuovo articolo 13a OTTP riprende il diritto vigente. Sulla scorta del nuovo tenore

dell’articolo 13 OTTP, si coglie l’opportunità di disciplinare separatamente la base di calcolo per i veicoli assoggettati alla TFTP. Per i veicoli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b-g OTTP, è determinante il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Per quelli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a OTTP la tassa è riscossa per veicolo, indipendentemente dal peso totale. Infine, per i rimorchi di cui all’articolo 4 capoverso 2 OTTP la tassa è riscossa in modo forfettario sulla base del veicolo trattore, più precisamente del suo carico rimorchiabile.

2.1.10 Art. 13b, art. 62c, allegato 5

L’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 195916 sull’assicurazione dei veicoli prevede, in linea di massima, che le targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli e che è vietato adoperare, per un veicolo, più di una targa trasferibile. In molti Cantoni i rimorchi sono trattati alla stessa stregua. Il suddetto capoverso permette tuttavia, quale eccezione, di immatricolare con la stessa targa più di due rimorchi; ciò significa che un rimorchio può essere impiegato con diverse targhe trasferibili. Un detentore può, per esempio,

immatricolare i suoi sette rimorchi con tre targhe trasferibili, impiegando tutti i rimorchi con una qualsiasi delle targhe. Questa regolamentazione permette una maggiore flessibilità nella gestione dei rimorchi. Dalle esperienze fatte finora emerge che molti detentori in diversi Cantoni ricorrono a questa forma di immatricolazione multipla (ca. 2000 rimorchi). In questo modo è più difficile, se non addirittura impossibile, imporre correttamente i rimorchi dello stesso tipo (o di tipo simile) impiegati con diverse targhe trasferibili e messi in circolazione con grandi differenze per quanto riguarda il peso totale a seguito di riduzioni di peso. Sulla base delle immagini delle stazioni di controllo è difficile, o impossibile, distinguere questi rimorchi simili presentanti tuttavia pesi diversi. Si scoprono regolarmente casi in cui è stato dichiarato il rimorchio più leggero ma al veicolo trattore è agganciato quello più pesante. Per gli organi d’esecuzione è molto oneroso fornire la prova di tali dichiarazioni errate (infrazioni). Per questo motivo, il numero di casi non scoperti è verosimilmente molto elevato.

Una soluzione può essere fornita dall’apposizione, in modo ben visibile, sulla parte posteriore del rimorchio assoggettato alla TTPCP e impiegato con targhe trasferibili di un segnale sul quale è indicato il peso totale autorizzato. Questa procedura è già applicata dall’Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Neuchâtel: dalla sua introduzione, i controlli, in occasione del passaggio sotto le stazioni di controllo TTPCP, e l’imposizione sono molto più semplici.

La fabbricazione e l’apposizione del segnale sono a spese del detentore. Il periodo transitorio per i rimorchi interessati già immatricolati al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è di tre mesi dall’entrata in vigore. I rimorchi immatricolati in seguito devono essere muniti del segnale al momento della messa in circolazione.

L’osservanza delle disposizioni relative al segnale è verificata dalle autorità d’esecuzione cantonali oppure dalle aziende o dagli organismi abilitati a effettuare controlli posticipati in occasione dei collaudi periodici dei rimorchi. La verifica può essere effettuata anche durante i controlli sul traffico pesante. Già oggi durante i collaudi periodici dei veicoli, le autorità controllano il sensore-rimorchio dell’apparecchio di rilevazione della TTPCP conformemente alle

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RS 741.31