Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

- interventi a livello cantonale in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza (art. 27 cpv. 2

lett. a LPPC);

- interventi di pubblica utilità a livello nazionale (art. 27a cpv. 1 LPPC).

A livello generale, l’esenzione dalla tassa non vale per i veicoli noleggiati per la protezione civile per svolgere lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2 lett. b LPPC). Questi lavori possono infatti durare per molto tempo dopo l’evento e pertanto può risultare difficile distinguerli dai normali lavori di manutenzione. Per tale motivo, l’esenzione deve essere precedentemente autorizzata. L’autorizzazione può essere concessa se l’intervento è direttamente collegato

all’evento e serve a evitare danni successivi. L’organizzazione di protezione civile deve presentare la relativa domanda alla Direzione generale delle dogane (DGD) per il tramite

dell’organo cantonale responsabile della protezione civile e dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Quest’ultimo esamina la richiesta e propone alla DGD di accoglierla o respingerla. La DGD decide infine se concedere l’esenzione (art. 12c), tenendo conto della proposta dell’UFPP e di possibili distorsioni della concorrenza.

In occasione della dichiarazione (di cui all’art. 22 OTTP) di veicoli assoggettati alla TTPCP nonché della domanda di restituzione (di cui all’art. 33a OTTP) per veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP), i detentori dei veicoli devono presentare alla DGD, oltre alla consueta documentazione per l’imposizione, i contratti di noleggio, i verbali di presa in consegna e di consegna nonché, in caso di manutenzione, l’autorizzazione della DGD, indicando lo scopo d’impiego.

Articolo 3 capoverso 1 lettera b OTTP: la regolamentazione separata per i veicoli della protezione civile all’articolo 3 capoverso 1 lettera abiscomporta un adeguamento della lettera b.

2.1.3 Art. 3 cpv. 1 lett. c

Il legislatore ha previsto, in generale, la riscossione forfettaria della tassa per i veicoli adibiti al trasporto di persone (art. 4 cpv. 2 LTTP). Secondo l’articolo 4 capoverso 1 LTTP, il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d’impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Per questo motivo, i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse

nell’ambito d’una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori sono esentati dalla tassa. Dall’entrata in vigore, nel 2000,

dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c OTTP, i veicoli impiegati per i servizi di linea, i servizi di linea speciali e le corse analoghe al servizio di linea beneficiano dell’esenzione. Si tratta pertanto di una categoria molto limitata dei trasporti pubblici, che gode dell’esenzione alle seguenti condizioni: possesso di una concessione e corse nel servizio di linea o corse con funzioni di collegamento. Il Consiglio federale ha respinto un’esenzione generale e più ampia dei trasporti di persone, poiché i veicoli impiegati in questo settore sono comunque privilegiati in quanto assoggettati alla TFTP.

La nuova ordinanza sul trasporto di viaggiatori7 prevede tuttora, all’articolo 6 lettere a-d,

l’obbligo di concessione per il servizio di linea (con e senza funzione di collegamento), per le corse in base alla domanda (con funzione di collegamento) nonché per le corse analoghe al servizio di linea (con funzione di collegamento). L’obbligo della concessione riguarda ora anche il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti, art. 6 lett. e OTV). Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera c OTTP, ciò implicherebbe in linea di massima un’esenzione dal pagamento della TFTP. Secondo l’ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, prima della modifica del 2008 per questi trasporti era necessaria un’autorizzazione o una concessione, mentre tra il 2009 e il 2010 necessitavano di un’autorizzazione federale. Ciò significa, che

6 (RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547), abrogata e sostituita dall’ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) 7 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)